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martedì 20 dicembre 2016

Il contratto di sale and lease back tra patto marciano e patto commissorio


La peculiarità e la grande diffusione del contratto di sale and lease back, specialmente se applicato a beni immobili, è stato oggetto di controversie in ordine alla sua nullità ed illiceità per divieto del patto commissorio, ovvero di ammissibilità dello stesso in quanto ricadente nell'ipotesi lecita del cd patto marciano.
La Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che lo schema tipico del sale and lease back presenta autonomia strutturale e funzionale, quale contratto d'impresa, e caratteri peculiari di natura oggettiva e soggettiva che non consentono di considerarlo automaticamente nullo per illiceità della causa concreta laddove esso realizzi un'alienazione a scopo di garanzia.(Cass.Civile sez. III 22 marzo 2007 n.6969; Cass. civile sez. III 14 marzo 2006 n.5438; Cass. Civile Sez. I, 28 gennaio 2015 n.1625).
Secondo il Giudici di legittimità la causa del contratto di sale and lease back potrebbe essere agevolmente piegata al fine illecito vietato dall'art. 2744 c.c., il quale costituisce una norma materiale, destinata a trovare applicazione "non soltanto in relazione alle alienazioni a scopo di garanzia sospensivamente condizionate all'inadempimento del debitore, ma anche a quelle immediatamente traslative e risolutivamente condizionate all'adempimento del debitore"(ex multis Cass.S.S. UU 3 Aprile 1989 n.1611; Cass. Civ. sez. III 2 febbraio 2006, n.2285).
La verifica se lo schema negoziale del lease back sia stato in concreto impiegato per eludere il divieto di patto commissorio va operata sempre dal giudice di merito, sulla base di elementi sintomatici sia oggettivi che soggettivi, non sindacabili dal giudice di legittimità, quali, per esempio, l'indice di insolvenza del debitore sulla base dei bilanci, persistenza di difficoltà economiche in capo al debitore, manifesta sproporzione tra il corrispettivo pattuito ed il valore del bene. E' necessario, quindi, che sin dalla conclusione del contratto di lease back siano stati previsti meccanismi oggettivamente riconoscibili che permettano la verifica di congruità tra il valore del bene oggetto della garanzia, che viene definitivamente acquisito nel patrimonio del creditore, ed entità del credito.La Corte di Cassazione sez. I, con sentenza del 28 gennaio 2015 n.1625, conclude enunciando che, affinchè venga individuata la clausola marciana, con effetto legalizzante del contratto di lease back,occorre che essa preveda un procedimento di stima volto alla valutazione imparziale del bene. E' essenziale che dalla struttura del patto risulti che le parti abbiano previsto in anticipo che il debitore perderà eventualemte la proprietà del bene per un prezzo equamente ed imparzialmente determinato al tempo dell'inadempimento, purchè l'eventuale surplus gli venga restituito, ancorando il trasferimento all'inadempimento, con obbligo di restituzione della differenza.
L’art. 2 del D.L. 59/2016, di seguito breviter “Decreto Banche”, apporta una rilevante novità al D.Lgs. 385/1993 (c.d. Testo Unico in materia Bancaria e creditizia) introducendo nel Titolo II “Banche”, Capo VI “Norme relative a articolari operazioni di credito”, Sez. III “Altre operazioni”, l’art. 48 bis rubricato “Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato”.
La nuova norma introduce espressamente nel nostro ordinamento il c.d. patto marciano, ossia l’accordo con cui si prevede che il creditore insoddisfatto diventi proprietario del bene, ma con l’obbligo di restituire al debitore (o al terzo datore) l’eventuale differenza fra il valore del bene stesso, determinato da un perito sulla base di parametri predeterminati, oggettivi ed autonomi, e l’importo del credito vantato.
Lo schema analizzato e descritto dai Giudici di legittimità è senza dubbio riconducibile a quello previsto dal legislatore del Decreto Banche all’art. 2 del d.l. 59/2016, nella misura in cui l’istituto finanziario potrà avvalersi della clausola di trasferimento del bene immobile interposto a garanzia del prestito in caso di inadempimento dell’imprenditore e a patto che l’istituto provveda a corrispondere all’imprenditore/debitore la somma equivalente pari alla differenza tra il valore del credito e il valore del bene stimato, calcolata dal perito nominato dall’autorità giudiziaria.avvocatiisernia calvanese

giovedì 13 settembre 2012

Avvocati-Isernia, Calvanese, Camusso su Monti

Susanna Camusso Susanna Camusso
Salerno, 13-09-2012
"Monti sullo Statuto? E' la dimostrazione che questo governo non ha idea su cosa fare per lo sviluppo e la crescita". Lo dice il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, su Twitter, commentando la dichiarazione del premier Mario Monti che in teleconferenza a un convegno all'ateneo 'Roma Tre' ha detto che alcune disposizioni dello Statuto dei lavoratori hanno danneggiato la creazione di posti di lavoro.

"Questo governo ha esaurito la spinta propulsiva, riproponendo con la battuta sullo Statuto un film che abbiamo gia visto", scrive ancora su Twitter Camusso.
Verso il voto
"Continuo a pensare che spostare il ragionamento sulle elezioni e su che governo ci sara' dopo, non da' conto dell'emergenza del Paese", ha detto ancora il segretario della Cgil.
"Il problema che mi pongo non e' cosa succedera' nella primavera prossima, e' cosa si mette nella legge di stabilita' e che risposta si da' oggi ai pensionati e ai lavoratori".
"Continuare a buttare le palle fuori dal campo non affronta la realta' del Paese - spiega a margine dell'assemblea nazionale - si sta costruendo una idea che abbiamo fatto tutto e il problema e' solo che chi arriverra' dopo continui".

Di recessione in recessione
 "Il tema e' che le politiche fatte, come ammette lo stesso presidente del Consiglio, hanno aumentato la recessione, quindi il tema è come qui ed ora si fanno delle cose diverse", ribadisce. Il tema è la legge di stabilità e quali provvedimenti ci sono - conclude - la nostra iniziativa di mobilitazione è collegata alle rivendicazioni e alle risposte".

Avvocati-Isernia, Revocatorie fallimentari

http://www.avvocatocalvanese.comAzione revocatoria fallimentare: rileva il contratto definitivo di vendita
Cassazione civile , sez. I, sentenza 01.09.2011 n° 17995
Qualora siano stati stipulati un contratto preliminare di compravendita e poi il definitivo, la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l’esercizio dell’azione revocatoria deve essere effettuata con riferimento a quest’ultimo, atteso che il trasferimento del diritto di proprietà  si  attua solo con l’atto definitivo. In effetti, solo al momento della stipula del negozio conclusivo  si realizza la riduzione del patrimonio del debitore, con  pericolo di un effetto lesivo per i creditori, i quali vedono venir meno la garanzia del loro credito, sul bene venduto.
E’ quanto disposto dalla Sez. I Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17995/11, in linea con il consolidato indirizzo giurisprudenziale, espresso in numerose pronunce precedenti (cfr. Cass. n. 2967 del 1993; n. 3165 del 1994; n. 500 del 1992; n. 11798 del 1991; n. 264 del 1981; Cassazione civile, sez. I, sentenza 29 gennaio 2008, n. 2005; Cassazione Civile, sez. III, sentenza 16 aprile 2008, n. 9970).
Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte riguardava la compravendita di un opificio industriale con annessi terreni agricoli, stipulata con rogito notarile sottoscritto da un imprenditore, poi fallito, e da una società immobiliare. Il summenzionato  atto è stato dichiarato inefficace dal Tribunale che, ai sensi dell’art. 67, comma n. 1, Legge Fallimentare, lo aveva ritenuto soggetto a revocatoria fallimentare, in accoglimento della domanda spinta dalla Curatela del fallimento.
Proposto appello dalla società acquirente, la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 30.6.05, ha respinto il gravame, sostenendo che “nel caso di revocatoria fallimentare di una compravendita stipulata in adempimento di un contratto preliminare, l'accertamento dei presupposti dell'azione va compiuto con riferimento alla data del contratto definitivo, con il quale il bene, uscendo dal patrimonio del fallito, è sottratto alla garanzia dei creditori”. Avverso tale decisione la società soccombente, ha presentato ricorso per Cassazione.
Nello specifico, parte ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 67, L.F. 1362,1363, 1470 c.c., nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine ad un punto decisivo della controversia, asserendo che alla Corte di merito era stato richiesto di interpretare il contratto preliminare firmato il 30.1.75, per stabilire se potesse essergli attribuita la natura di vero e proprio contratto di vendita, non revocabile in quanto stipulato anteriormente al “periodo sospetto”.
La Suprema Corte, condividendo la pronuncia della Corte territoriale, ha escluso che alla scrittura del 30.1.75 potesse essere attribuita la natura di contratto definitivo.Pertanto, non essendo un atto dispositivo del patrimonio  del venditore, e rivestendo portata solo potenziale, il contratto preliminare non è assoggettabile all'azione revocatoria fallimentare, contrariamente all’atto definitivo, che produce immediatamente l’effetto traslativo della proprietà

martedì 11 settembre 2012

AGENZIA ENTRATE:ASSEGNAZIONE AZIONI PROPRIE E AUMENTI DI CAPITALE

http://www.avvocatocalvanese.com

L’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello, conferma che l’assegnazione ai soci di azioni proprie è assimilabile ad un aumento gratuito di capitale mediante passaggio di riserve a capitale, nei limiti di capienza delle stesse, e che l’eccedenza è una distribuzione di dividendi e come tale deve essere trattata anche da un punto di vista fiscale. Questa ultima risoluzione segue, appunto senza modificare l’orientamento dell’Agenzia, la n. 26/E del marzo 2011.

lunedì 10 settembre 2012

Mediorente: la Lezione di Raffaello Fellah

Raffaello Fellah."l'Ebreo dialogante", così come ebbe a descriverlo Giulio andreotti,Raffaello Fellah, imprenditore coraggioso, ebreo di Libia, esule visionario

Raffaello Fellah, uno degli maggiori esponenti della realtà ebraica italiana di origine libica è scomparso a Roma. Nato a Tripoli, nel maggio del 1935, Fellah 73 anni, era già un affermato imprenditore in Libia quando giunse in Italia nel 1967 come profugo dopo l’espulsione degli ebrei libici. Amministratore delegato del gruppo La Cascina-Roma, è stato presidente dell’organizzazione mondiale degli ebrei di Liba e membro della Federazione Sefardita Mondiale; cofondatore con il senatore Giulio Andreotti e Camelia Sadat, dell’associazione ‘Il Trialogo’ per il dialogo tra le tre grandi religioni monoteiste. Fellah è stato anche consigliere economico del presidente Arafat per la zona industriale di Gaza, nell’ambito del sostegno al processo di pace tra israeliani e palestinesi. Alle elezioni europee del 2004, era stato candidato insieme a Francesco Rutelli, di cui era amico, come è stato amico di altri personaggi di spicco del mondo politico, come Giulio Andreotti e Silvio Berlusconi.
I funerali si svolgeranno martedì mattina alle 10 nella Capitale.
“Raffaello Fellah – aveva scritto di lui Giulio Andreotti – è un tipo veramente straordinario. Lo conobbi in una assemblea di profughi dalla Libia che si svolgeva in un clima molto acceso, di recriminazioni, avvilimento. propositi vendicativi. Fu l’unico che, alzatosi, parlò in termini opposti. Era inutile gridare e illudersi; bisognava ricominciare da zero, pur sperando che sia da Tripoli sia dal governo italiano si avesse qualche indennizzo per tutto quello che avevano perduto: per molte famiglie era il frutto del lavoro di decine di anni di fatiche. Non ottenne successo, ma servì almeno ad attirare l’attenzione dei più giovani – ebrei e non – sensibili al richiamo comparativo delle doti della loro gente rispetto agli altri.
“Mi colpì anche il tono con cui Fellah aveva parlato di Italo Balbo. Non era davvero di moda parlare bene di un gerarca fascista. In particolare disse che, disobbedendo a Mussolini, non aveva dato applicazione alle leggi razziali. Qualche tempo dopo partì da Fellah la proposta di un comitato per attivare buoni rapporti tra cristiani, israeliti e islamici. Aderii a questo Trialogo, di cui fu con lui promotrice la figlia del presidente Sadat, ucciso dopo la coraggiosa riconciliazione con Israele. Sulla scia di questo indirizzo, Fellah si attivò molto perché gli stessi israeliani parlassero con i palestinesi, sostenendo apertamente questa necessità anche in manifestazioni pubbliche a Gerusalemme. Arafat dimostrò fiducia nell’ebreo dialogante e gli ha affidato anche l’incarico di rappresentarlo in una iniziativa imprenditoriale comune con gli ebrei, a cavallo del nuovo insediamento in un territorio ex occupato. Ho potuto altresì constatare di persona il rispetto di cui gode presso il colonnello Gheddafi, originato credo proprio dal suo ruolo di non contestatore e di corretto richiedente di riparazioni. Gli ebrei di Libia in tante parti del mondo – prima di tutto nello Stato d’Israele – hanno fatto crescere collettività prestigtose e molto attive; attualmente l’impegno di Fellah è per una impostazione del problema mediorientale che ingaggi più e direttamente l’Unione Europea”http://www.avvocatocalvanese.com

mercoledì 5 settembre 2012

Avvocati-Isernia, Calvanese studio legale specializzato

Aumentano le specializzazioni dei legali nel capoluogo pentro.Alla stregua dei grandi centri, così come della Capitale, sono sempre più numerosi gli studi legali in Isernia che ricorrono alla formula dell'afifliazione con prestigiose Law firm, ovvero a forme di partneriato associate.Il motivo è dovuto principalmente al contenzioso indotto dall'Ittierre che, con le sue procedure fallimentari e concorsuali, spinge le aziende ad una crescente domanda di qualità.http://www.avvocatocalvanese.com

martedì 4 settembre 2012

Avvocati_isernia, Calvanese Studio Legale specializzato

Sanità/ Regioni: No a decreto d'urgenza, serve confronto

Sanità/ Regioni: No a decreto d'urgenza, serve confronto Iorio: in ultima bozza mancano molte proposte concordate
Roma, 4 set. (TMNews) - Nell'ultimo testo di bozza del decreto sulla sanità proposto dal Governo Monti e "resa disponibile soltanto oggi" le Regioni "non ravvisano" gli elementi di decretazione d`urgenza "in quanto sono presenti aspetti normativi anche di dettaglio e di programmazione di competenza delle Regioni, mentre mancano o sono state riproposte in modo non concordato le disposizioni su cui si era incentrato il confronto fra il Ministero della Salute e Regioni, portato avanti in questi giorni". Lo ha spiegato Michele Iorio, vice presidente della Conferenza delle Regioni e presidente della Regione Molise, al termine della seduta di oggi durante la quale la Conferenza ha approvato un ordine del giorno in merito alla bozza del decreto Balduzzi. Tra le disposizioni mancanti, sottolineano le Regioni, le norme per l`indennizzo degli emotrasfusi, la revisione della normativa antincendio, le norme definitive sull`esercizio della libera professione, l`utilizzo dei farmaci /off-label/, i precari per le Regioni con i piani di rientro. Le Regioni spiegano anche che, nella bozza, non sono stati recepiti molti emendamenti presentati dalle Regioni e da queste considerati "irrinunciabili e dirimenti per la garanzia di un corretto rapporto istituzionale fra i due livelli di governo". La Conferenza delle regioni ribadisce quindi la volontà di proseguire un lavoro di confronto finalizzato alla sottoscrizione del nuovo Patto per la salute (2013-15), "fondato sul rispetto del principio della leale collaborazione, nell`interesse di perseguire obiettivi rivolti alla sostenibilità, universalità ed equità del Servizio Sanitario Nazionale nelle sedi concertative e con gli strumenti più idonei, garantendo le risorse necessarie alla tenuta del sistema".

mercoledì 22 agosto 2012

Ministro Paola Severino, Avvocati_Isernia Calvanese Avv. Laura

DPR recante “Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”

08/08/2012 - L’Ufficio studi del CNF rileva che le novità più significative non sono di immediata applicazione
E' in fase di registrazione alla Corte dei conti e verrà pubblicato a breve in Gazzetta ufficiale il DPR recante “Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”.
L’Ufficio studi del CNF rileva che le novità più significative non sono di immediata applicazione:
- l’obbligo di assicurazione “acquista efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore” del decreto (art. 5);
- il nuovo procedimento disciplinare, basato su consigli di disciplina nominati dal Presidente del Tribunale in una rosa indicata dai Consigli dell’ordine, sarà operativo solo con l’insediamento dei nuovi organi, che difficilmente potrà avvenire prima di alcuni mesi, considerato che i criteri per la nomina dei componenti l’organo disciplinare sono demandati ad un regolamento da adottarsi da ciascun Consiglio nazionale, con il parere “vincolante” del Ministro della giustizia, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Largamente anticipate dal decreto legge cresci italia (DL 1/2012) le novità in tema di tirocinio, ridotto a 18 mesi.
L’Ufficio studi ha rilevato un’impronta marcatamente dirigista e centralista: in molti casi l’autonomia delle categorie è limitata da pareri vincolanti del Ministro, che dunque non sono esercizio di potestà consultiva, bensì comportano l’imputazione sostanziale dell’atto al Governo.
In tema di formazione permanente, poi, il testo tradisce la carenza di effettiva interlocuzione con le categorie professionali e il difetto di conoscenza del settore: si prevede infatti che i soggetti che erogano formazione siano autorizzati dal Consiglio nazionale, ancora dietro “parere vincolante” del Ministero; una centralizzazione irrispettosa dell’autonomia dei Consigli locali dell’ordine che comporterà inevitabili difficoltà pratiche di attuazione, atteso il numero delle attività formative in essere in tutto il territorio nazionale.
 http://www.twitter.com/lamalaspina

Avvocati_Isernia Calvanese

Severino: riforma forense, mio grande pensiero estivo
In un'intervista al Corriere della Sera la ministro della Giustizia Paola Severino parla del suo prossimo obiettivo: a dispetto di quanto si possa facilmente immaginare, conoscendo le attività che dal 16 novembre ad oggi il Governo ha messo sul piatto, la priorità é tutta per la riforma forense.

La Severino affronta il problema con tutta la sua esperienza d'avvocato. "La riforma forense é il mio grande pensiero per l'estate" confessa, ma quando Dino Martirano che la intervista le ricorda le critiche anche aspre che i suoi colleghi le hanno rivolto, ci tiene a sottolineare come "nella versione definitiva del decreto si siano accolte molte delle osservazioni formulate dalle associazioni di categoria".

In collaborazione con il ministro dell'Istruzione Profumo sta studiando un nuovo percorso di formazione universitaria che porti gli studenti a decidere, alla fine di un triennio comune, quale biennio di specializzazione vogliano percorrere: notariato, magistratura o avvocatura per l'appunto. Non più quindi approdo all'avvocatura come ripiego, magari all'esito di un concorso non superato, ma categoria di professionisti preparata ad hoc e consapevole della scelta fatta. Questo l'obiettivo della ministro che parte per le vacanze con un volo affollato, anche dei suoi pensierihttp://www.avvocatocalvanese.com

martedì 1 novembre 2011

Avvocati a Isernia

Avvocati a Isernia, Calvanese, Studio Legale specializzato in procedure esecutive, decreti ingiuntivi, procedure concorsuali, diritto fallimentare.Via XXIV Maggio 315-86170 isernia Tel/Fax:0865.415488

mercoledì 5 ottobre 2011

AVVOCATI A ISERNIA

AVVOCATO CALVANESE, STUDIO LEGALE SPECIALIZZATO IN DECRETI INGIUNTIVI E PROCEDURE MONITORIE. PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI.DIRITTO FALLIMENTARE-SERVIZI DI DOMICILIAZIONE PER AZIENDE E PRIVATI-VIA XXIV MAGGIO 315-86170 ISERNIA TEL/FAX:0865.415488

giovedì 22 settembre 2011

AVVOCATI_ISERNIA DOMICILIAZIONI LEGALI

AVVOCATI A ISERNIA, AVVOCATO CALVANESE, Studio Legale specializzato nel centro di Isernia, OFFRE SERVIZI DI DOMICILIAZIONE LEGALE AD AZIENDE E PRIVATI- VIA XXIV MAGGIO 315-TEL/FAX:0865.415488

lunedì 12 settembre 2011

RISARCIMENTO DA FRODE INFORMATICA

12.09.11 - Tribunale di Palermo: risarcimento per frode informatica (bonifico da conto corrente on line)

Il Tribunale ha accolto la domanda promossa da due clienti di istituto di credito con conto corrente con operabilità on line, dal quale era stato effettuato un bonifico non autorizzato. In generale, il Tribunale ha condannato l'istituto a rimborsare i correntisti, non avendo provato la legittimità dell'autorizzazione al bonifico. Il Giudice ha altresì rilevato che il sistema di sicurezza adottato era inadeguato ai migliori standard tecnologici.

Leggiamo insieme i passaggi più significativi della pronuncia.

"Va, parimenti, ritenuta applicabile al caso di specie la previsione di cui all'art. 15 del d. Lgs. n. 196/2003, la quale statuisce che chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. Invero, la società convenuta non impedendo a terzi di introdursi illecitamente nel sistema ha cagionato un danno ai propri risparmiatori, quale titolare del trattamento dei dati personali. Ed ancora l'art. 31 del d. Lgs. n. 196/2003 impone che i dati personali oggetto di trattamento siano custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
    
In applicazione dei predetti principi, l'istituto avrebbe dovuto adottare tutte le misure di sicurezza, tecnicamente idonee e conosciute inbase al progresso tecnico, a prevenire danni, come quelli verificatisi incapo agli attori, non essendo sufficiente la non violazione di nonne di legge, posto che la diligenza richiesta deve essere valutata con maggior rigore, atteso che la prestazione inerisce all'esercizio di un'attività professionale. Nel caso in esame, nessuna prova è stata fornita ed il sistema adottato dalla convenuta appare inadeguato se raffrontato con quello adoperato da altri operatori, cui successivamente la stessa società convenuta si è conformata.

domenica 21 agosto 2011

mercoledì 17 agosto 2011

Tra innovazione e tradizione

Con una lettera del 15 agosto 2011 indirizzata agli Avvocati italiani, il Presidente Guido Alpa si interroga sul ruolo e sul futuro della professione forense, a seguito delle recenti manovre del Governo, e sulle novità che, se non controllate, potrebbero modificare ruolo e vocazione di una delle più antiche professioni liberali.
Con un sincero saluto di Colleganza.

giovedì 11 agosto 2011

AVVOCATI, AVVOCATO A ISERNIA

ALBO AVVOCATI ISERNIA AVVOCATO  CALVANESE  LAURA STUDIO LEGALEX VIA XXIV MAGGIO 315-86170 ISERNIA TEL/FAX:0865.415488

AVVOCATO, AVVOCATI A ISERNIA

AVVOCATO, AVVOCATI A ISERNIA, AVVOCATO CALVANESE LAURA LEGALEX ISCRITTO ORDINE AVVOCATI ISERNIA STUDIO LEGALE SPECIALIZZATO DOMICILIAZIONI LEGALI, ASSISTENZA GIUDIZIARIA VIA XXIV MAGGIO 315-86170 ISERNIA TEL/FAX.0865.415488

AVVOCATO, AVVOCATI A ISERNIA AZIENDA AMICA UGL

AVVOCATO CALVANESE LAURA AD ISERNIA STUDIO LEGALE SPECIALIZZATO AFFILIATO UGL AZIENDA AMICA VIA XXIV MAGGIO 315-86170 ISERNIA TEL/FAX:0865.415488