Secondo la costante giurisprudenza della
Suprema Corte, la consapevolezza da parte del proprietario del fondo
dell'abbandono sul medesimo di rifiuti da parte di terzi non è
sufficiente ad integrare il concorso nel reato di cui al
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art.
256, commi 2
o 3, (abbandono o deposito incontrollato di rifiuti e gestione di
discarica abusiva), atteso che la condotta omissiva può dare luogo a
ipotesi di responsabilità solo nel caso in cui ricorrano gli estremi del
comma secondo
dell'art. 40 c.p.,
ovvero sussista l'obbligo giuridico di impedire l'evento (Sez. 3^, 1
luglio 2002, Ponzio, m. 222.420). Analogamente, si è affermato che
destinatario della norma penale che punisce la realizzazione e gestione
di discarica abusiva è il gestore dell'impianto di raccolta e non il
proprietario del terreno sul quale si attua lo smaltimento di rifiuti
speciali non autorizzato, il quale può concorrere come estraneo nel
reato proprio commesso dal gestore solo quando il concorso esterno
materiale (cogestione di fatto) o morale (istigazione, rafforzamento,
agevolazione) si realizzi con condotta commissiva, ovvero con condotta
omissiva - in linea teorica - ma sempre che il "non agere" si innesti in
uno specifico obbligo giuridico di impedire l'evento (Sez. 1^, 17
novembre 1995, Insinna, m. 203332), e che anche in materia ambientale un
dato comportamento omissivo acquista il connotato dell'antigiuridicità
solamente in funzione di una norma che imponga al soggetto di attivarsi
per impedire l'evento naturalistico di lesione dell'interesse tutelato
(nella specie si è escluso il reato nella condotta del proprietario di
un terreno che aveva omesso di impedire che sul proprio fondo terzi
realizzassero una discarica) (Sez. 3^, 18 dicembre 1991, Sacchetto, m.
189149).
I reati in questione non possono quindi consistere nel mero mantenimento
della discarica o dello stoccaggio da altri realizzati, pur in assenza
di qualsiasi partecipazione attiva e in base alla sola consapevolezza
della loro esistenza. Non è sufficiente, pertanto, ad integrare il reato
di cui alla contestazione la mera consapevolezza da parte del
possessore di un fondo del fenomeno di abbandono sul medesimo di rifiuti
da parte di terzi senza che risulti accertato il concorso, a qualsiasi
titolo, del predetto possessore del fondo con gli autori del fatto. Nel
nostro sistema penale, infatti, una condotta omissiva può dar luogo a
responsabilità solo nel caso in cui ricorrano gli estremi
dell'art. 40 cod. pen.,
comma 2, e cioè quando il soggetto abbia l'obbligo giuridico di
impedire l'evento (Sez. F., 13.8.2004, n. 44274, Preziosi, m. 230173).
Sulla base di questi principi si è affermato che non da luogo alla
configurabilità dei reati in questione la condotta di chi, "avendo la
disponibilità di un'area sulla quale altri abbiano abbandonato rifiuti,
si limiti a non attivarsi perchè questi ultimi vengano rimossi" (Sez.
3^, 3.10.1997, n. 8944, Gangemi, m. 208624); e che "la compravendita di
un terreno sul quale erano già stati raccolti dal venditore rifiuti
nocivi non può integrare, a carico del compratore, il reato in
questione, neanche sotto il profilo che, trattandosi di reato
permanente, esso debba essere addebitato a colui che, pur non essendo
concorso nell'attività di accumulazione di rifiuti, abbia acquistato la
proprietà del terreno ove gli stessi si trovino" (Sez. 1^, 4.3.1999, n.
7241, Pirani, m. 213699).
STUDIO LEGALE CALVANESE