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lunedì 10 settembre 2012

Mediorente: la Lezione di Raffaello Fellah

Raffaello Fellah."l'Ebreo dialogante", così come ebbe a descriverlo Giulio andreotti,Raffaello Fellah, imprenditore coraggioso, ebreo di Libia, esule visionario

Raffaello Fellah, uno degli maggiori esponenti della realtà ebraica italiana di origine libica è scomparso a Roma. Nato a Tripoli, nel maggio del 1935, Fellah 73 anni, era già un affermato imprenditore in Libia quando giunse in Italia nel 1967 come profugo dopo l’espulsione degli ebrei libici. Amministratore delegato del gruppo La Cascina-Roma, è stato presidente dell’organizzazione mondiale degli ebrei di Liba e membro della Federazione Sefardita Mondiale; cofondatore con il senatore Giulio Andreotti e Camelia Sadat, dell’associazione ‘Il Trialogo’ per il dialogo tra le tre grandi religioni monoteiste. Fellah è stato anche consigliere economico del presidente Arafat per la zona industriale di Gaza, nell’ambito del sostegno al processo di pace tra israeliani e palestinesi. Alle elezioni europee del 2004, era stato candidato insieme a Francesco Rutelli, di cui era amico, come è stato amico di altri personaggi di spicco del mondo politico, come Giulio Andreotti e Silvio Berlusconi.
I funerali si svolgeranno martedì mattina alle 10 nella Capitale.
“Raffaello Fellah – aveva scritto di lui Giulio Andreotti – è un tipo veramente straordinario. Lo conobbi in una assemblea di profughi dalla Libia che si svolgeva in un clima molto acceso, di recriminazioni, avvilimento. propositi vendicativi. Fu l’unico che, alzatosi, parlò in termini opposti. Era inutile gridare e illudersi; bisognava ricominciare da zero, pur sperando che sia da Tripoli sia dal governo italiano si avesse qualche indennizzo per tutto quello che avevano perduto: per molte famiglie era il frutto del lavoro di decine di anni di fatiche. Non ottenne successo, ma servì almeno ad attirare l’attenzione dei più giovani – ebrei e non – sensibili al richiamo comparativo delle doti della loro gente rispetto agli altri.
“Mi colpì anche il tono con cui Fellah aveva parlato di Italo Balbo. Non era davvero di moda parlare bene di un gerarca fascista. In particolare disse che, disobbedendo a Mussolini, non aveva dato applicazione alle leggi razziali. Qualche tempo dopo partì da Fellah la proposta di un comitato per attivare buoni rapporti tra cristiani, israeliti e islamici. Aderii a questo Trialogo, di cui fu con lui promotrice la figlia del presidente Sadat, ucciso dopo la coraggiosa riconciliazione con Israele. Sulla scia di questo indirizzo, Fellah si attivò molto perché gli stessi israeliani parlassero con i palestinesi, sostenendo apertamente questa necessità anche in manifestazioni pubbliche a Gerusalemme. Arafat dimostrò fiducia nell’ebreo dialogante e gli ha affidato anche l’incarico di rappresentarlo in una iniziativa imprenditoriale comune con gli ebrei, a cavallo del nuovo insediamento in un territorio ex occupato. Ho potuto altresì constatare di persona il rispetto di cui gode presso il colonnello Gheddafi, originato credo proprio dal suo ruolo di non contestatore e di corretto richiedente di riparazioni. Gli ebrei di Libia in tante parti del mondo – prima di tutto nello Stato d’Israele – hanno fatto crescere collettività prestigtose e molto attive; attualmente l’impegno di Fellah è per una impostazione del problema mediorientale che ingaggi più e direttamente l’Unione Europea”http://www.avvocatocalvanese.com

martedì 17 luglio 2012

AVVOCATI_ISERNIA, DOMICILIAZIONI LEGALI

il proprietario del terreno non è punibile per discarica abusiva se non è il gestore della medesima

Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, la consapevolezza da parte del proprietario del fondo dell'abbandono sul medesimo di rifiuti da parte di terzi non è sufficiente ad integrare il concorso nel reato di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, commi 2 o 3, (abbandono o deposito incontrollato di rifiuti e gestione di discarica abusiva), atteso che la condotta omissiva può dare luogo a ipotesi di responsabilità solo nel caso in cui ricorrano gli estremi del comma secondo dell'art. 40 c.p., ovvero sussista l'obbligo giuridico di impedire l'evento (Sez. 3^, 1 luglio 2002, Ponzio, m. 222.420). Analogamente, si è affermato che destinatario della norma penale che punisce la realizzazione e gestione di discarica abusiva è il gestore dell'impianto di raccolta e non il proprietario del terreno sul quale si attua lo smaltimento di rifiuti speciali non autorizzato, il quale può concorrere come estraneo nel reato proprio commesso dal gestore solo quando il concorso esterno materiale (cogestione di fatto) o morale (istigazione, rafforzamento, agevolazione) si realizzi con condotta commissiva, ovvero con condotta omissiva - in linea teorica - ma sempre che il "non agere" si innesti in uno specifico obbligo giuridico di impedire l'evento (Sez. 1^, 17 novembre 1995, Insinna, m. 203332), e che anche in materia ambientale un dato comportamento omissivo acquista il connotato dell'antigiuridicità solamente in funzione di una norma che imponga al soggetto di attivarsi per impedire l'evento naturalistico di lesione dell'interesse tutelato (nella specie si è escluso il reato nella condotta del proprietario di un terreno che aveva omesso di impedire che sul proprio fondo terzi realizzassero una discarica) (Sez. 3^, 18 dicembre 1991, Sacchetto, m. 189149).
I reati in questione non possono quindi consistere nel mero mantenimento della discarica o dello stoccaggio da altri realizzati, pur in assenza di qualsiasi partecipazione attiva e in base alla sola consapevolezza della loro esistenza. Non è sufficiente, pertanto, ad integrare il reato di cui alla contestazione la mera consapevolezza da parte del possessore di un fondo del fenomeno di abbandono sul medesimo di rifiuti da parte di terzi senza che risulti accertato il concorso, a qualsiasi titolo, del predetto possessore del fondo con gli autori del fatto. Nel nostro sistema penale, infatti, una condotta omissiva può dar luogo a responsabilità solo nel caso in cui ricorrano gli estremi dell'art. 40 cod. pen., comma 2, e cioè quando il soggetto abbia l'obbligo giuridico di impedire l'evento (Sez. F., 13.8.2004, n. 44274, Preziosi, m. 230173).
Sulla base di questi principi si è affermato che non da luogo alla configurabilità dei reati in questione la condotta di chi, "avendo la disponibilità di un'area sulla quale altri abbiano abbandonato rifiuti, si limiti a non attivarsi perchè questi ultimi vengano rimossi" (Sez. 3^, 3.10.1997, n. 8944, Gangemi, m. 208624); e che "la compravendita di un terreno sul quale erano già stati raccolti dal venditore rifiuti nocivi non può integrare, a carico del compratore, il reato in questione, neanche sotto il profilo che, trattandosi di reato permanente, esso debba essere addebitato a colui che, pur non essendo concorso nell'attività di accumulazione di rifiuti, abbia acquistato la proprietà del terreno ove gli stessi si trovino" (Sez. 1^, 4.3.1999, n. 7241, Pirani, m. 213699).STUDIO LEGALE CALVANESE

mercoledì 18 aprile 2012

L'AVV. UGO DE VIVO CANDIDATO SINDACO DI ISERNIA

Per le Comunali del 2012 il capoluogo Pentro punta di nuovo su un professionista stimato:ma, stavolta, è la sinistra, compatta, oltre il P.S.I. e l'IDV, ad aver dato fin dall'inizio, un appoggio unanime e incondizionato alla nomina a Primo Cittadino dell'Avv. Ugo De Vivo.De Vivo , inoltre, è Presidente, da oltre dieci anni, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia.

lunedì 9 aprile 2012

ISERNIA, DOMICILIAZIONI LEGALI

Diritti d’autore: i clienti del dentista non possono considerarsi un pubblico

Ieri sono state pubblicate dalla Corte di Giustizia Europea due differenti sentenze inerenti il tema dei diritti d’autore.  Entrambi i casi, avvenuti in Irlanda e in Italia, prendevano in esame la questione del pagamento dei diritti d’autore per la diffusione di musica in ambito pubblico, più precisamente all’interno della hall di un hotel e nella sala d’aspetto di un dentista. Le sentenze sono state emesse tenendo in considerazione due principali fattori:
1. la quantità di utenti (considerabili o meno un pubblico);
2. lo scopo della diffusione dei brani musicali.
Nel caso dello studio dentistico, i giudici hanno deciso che, dal momento che «i clienti si recano presso uno studio dentistico allo scopo di ricevere delle cure, ed è solo in maniera fortuita e indipendentemente dai loro desideri che beneficiano di un accesso a determinati contenuti musicali», lo studio stesso non ha obbligo di pagare i diritti d’autore.
Al contrario «i clienti di uno stabilimento alberghiero sono in numero assai rilevante, tale da poter essere considerato come un pubblico»;  per giunta la diffusione musicale in un hotel è a scopo di lucro, dato che «costituisce una prestazione supplementare che influisce sulla categoria dello stabilimento e dunque sul prezzo delle camere», inoltre serve ad  «attirare un numero ulteriore di clienti interessati a tale servizio supplementare».
Dunque ciò che distingue l’approccio nei confronti delle due posizioni è la differente tipologia di servizio offerto: nel primo caso si tratta di una prestazione sanitaria che, per il suo carattere di intervento medico, non è considerabile un’attività di intrattenimento. Nel caso dell’albergo, invece, la diffusione di musica può essere assimilata ad una strategia di marketing capace di incidere in maniera significativa sulle aspettative di clienti che scelgono in piena libertà di soggiornarvi.

DOMICILIAZIONI ISERNIA

ISERNIA, DOMICILIAZIONI LEGALI QUALIFICATE, CALVANESE AVV. LAURA.INFORTUNISTICA STRADALE, DECRETI INGIUNTIVI, PROCEDURE ESECUTIVE, DIRITTO FALLIMENTARE.VIA XXIV MAGGIO 315-86170 ISERNIA TEL/FAX.0865.415488http://www.avvocatocalvanese.com

mercoledì 21 marzo 2012

AVVOCATI ISERNIA

AVV. CALVANESE LAURA, STUDIO LEGALE SPECIALIZZATO :DECRETI INGIUNTIVI, PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI. DIRITTO FALLIMENTARE. VIA XXIV MAGGIO, 315-86170 ISERNIA TEL/FAX:0865.415488

martedì 27 settembre 2011

Supercondominio: irrilevante la volontà del condomino

Ai fini della costituzione del c.d. supercondominio non è necessaria la manifestazione di volontà dell’originario costruttore e nemmeno quella del proprietario delle singole unità immobiliari di ciascun condominio.
E’, infatti, sufficiente che i singoli edifici materialmente abbiano in comune alcuni servizi o impianti che siano ricompresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 1117 del codice civile, poiché collegati da un vincolo di accessorietà necessaria ad ogni stabile.
Così il Tribunale di Trieste nella sentenza 25 maggio 2011 con la quale i giudici di merito hanno rigettato il ricorso presentato da un condomino il quale aveva impugnato una delibera con cui era stato nominato l’amministratore, titolare di compiti relativi anche al c.d. supercondominio.
Nella decisione che qui si commenta si legge testualmente che “la situazione immobiliare oggetto della presente causa sia riconducibile alla figura del supercondominio, che ricorre allorché vi sia una pluralità di edifici, costituiti in distinti condomini, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale, legati tra loro dalla esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni, in rapporto di accessorietà con i fabbricati (Cass. Sez. 2, n. 9096 del 7.7.2000).
Ai fini della costituzione di un supercondominio, non è necessaria infatti né la manifestazione di volontà dell'originario costruttore né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, essendo sufficiente che i singoli edifici abbiano, materialmente, in comune alcuni impianti o servizi, ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 1117 c.c. (quali, ad esempio, il viale (...) l'impianto centrale per il riscaldamento, i locali per la portineria, l'alloggio del portiere), in quanto collegati da un vincolo di accessorietà necessaria a ciascuno degli stabili, (Cass. Sez. 2, n. 2305 del 31.1.2008)”.
Con la sentenza de qua il Tribunale ha rigettato la domanda di annullamento della delibera fondata sull’omesso raggiungimento del numero legale, quorum, previsto ai fini dello scioglimento del condominio, rilevando che “il deliberato impugnato non aveva ad oggetto lo scioglimento dell'unico condominio (giuridicamente non esistente), ma aveva statuito, edificio per edificio, in merito alla conferma o meno dell’unico amministratore (che in precedenza era stato incaricato della gestione dell'intero complesso, ossia il c.d. supercondominio)”.
Si legge ancora nella sentenza che …….”alla qualificazione di supercondominio del complesso immobiliare di via (...) e dalla conseguente autonomia di ciascuno stabile, singolarmente costituito in condominio, discende la legittimità del deliberato impugnato, con il quale i condomini tutti del complesso immobiliare non hanno deliberato in merito allo scioglimento dell'unico condominio (giuridicamente non esistente), bensì hanno deliberato, edificio per edificio, in merito alla conferma o meno dell'unico amministratore precedentemente incaricato della gestione dell'intero complesso

giovedì 22 settembre 2011

AVVOCATI_ISERNIA DOMICILIAZIONI LEGALI

AVVOCATI A ISERNIA, AVVOCATO CALVANESE, Studio Legale specializzato nel centro di Isernia, OFFRE SERVIZI DI DOMICILIAZIONE LEGALE AD AZIENDE E PRIVATI- VIA XXIV MAGGIO 315-TEL/FAX:0865.415488

lunedì 12 settembre 2011

RISARCIMENTO DA FRODE INFORMATICA

12.09.11 - Tribunale di Palermo: risarcimento per frode informatica (bonifico da conto corrente on line)

Il Tribunale ha accolto la domanda promossa da due clienti di istituto di credito con conto corrente con operabilità on line, dal quale era stato effettuato un bonifico non autorizzato. In generale, il Tribunale ha condannato l'istituto a rimborsare i correntisti, non avendo provato la legittimità dell'autorizzazione al bonifico. Il Giudice ha altresì rilevato che il sistema di sicurezza adottato era inadeguato ai migliori standard tecnologici.

Leggiamo insieme i passaggi più significativi della pronuncia.

"Va, parimenti, ritenuta applicabile al caso di specie la previsione di cui all'art. 15 del d. Lgs. n. 196/2003, la quale statuisce che chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile. Invero, la società convenuta non impedendo a terzi di introdursi illecitamente nel sistema ha cagionato un danno ai propri risparmiatori, quale titolare del trattamento dei dati personali. Ed ancora l'art. 31 del d. Lgs. n. 196/2003 impone che i dati personali oggetto di trattamento siano custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
    
In applicazione dei predetti principi, l'istituto avrebbe dovuto adottare tutte le misure di sicurezza, tecnicamente idonee e conosciute inbase al progresso tecnico, a prevenire danni, come quelli verificatisi incapo agli attori, non essendo sufficiente la non violazione di nonne di legge, posto che la diligenza richiesta deve essere valutata con maggior rigore, atteso che la prestazione inerisce all'esercizio di un'attività professionale. Nel caso in esame, nessuna prova è stata fornita ed il sistema adottato dalla convenuta appare inadeguato se raffrontato con quello adoperato da altri operatori, cui successivamente la stessa società convenuta si è conformata.

martedì 30 agosto 2011

AVVOCATI_ ISERNIA

AVVOCATI ISERNIA, AVVOCATO CALVANESE LAURA, STUDIO LEGALE SPECIALIZZATO VIA XXIV MAGGIO 315-TEL/FAX:0865.415488

venerdì 26 agosto 2011

AVVOCATI A ISERNIA

AVVOCATI A ISERNIA, AVVOCATO CALVANESE LAURA, STUDIO LEGALE SPECIALIZZATO PROCEDURE ESECUTIVE DECRETI INGIUNTIVI VIA XXIV MAGGIO 315-ISERNIA TEL/FAX:0865.415488

giovedì 25 agosto 2011

ALBO AVVOCATI ISERNIA

AVVOCATI ISERNIA AVVOCATO CALVANESE, STUDIO LEGALE SPECIALIZZATO IN CONTROVERSIE CIVILI VIA XXIV MAGGIO 315-86170 ISERNIA TEL/FAX: 0865.415488

domenica 21 agosto 2011

mercoledì 17 agosto 2011

AVVOCATI A ISERNIA

AVVOCATI A ISERNIA, AVVOCATO CALVANESE LAURA, STUDIO LEGALE SPECIALIZZATO DECRETI INGIUNTIVI, PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI VIA XXIV MAGGIO 315-86170 ISERNIA TEL/FAX. 0865.415488

Tra innovazione e tradizione

Con una lettera del 15 agosto 2011 indirizzata agli Avvocati italiani, il Presidente Guido Alpa si interroga sul ruolo e sul futuro della professione forense, a seguito delle recenti manovre del Governo, e sulle novità che, se non controllate, potrebbero modificare ruolo e vocazione di una delle più antiche professioni liberali.
Con un sincero saluto di Colleganza.

venerdì 12 agosto 2011

AVVOCATI ISERNIA, ALBO AVVOCATI

ALBO AVVOCATI ISERNIA, AVVOCATO CALVANESE LAURA LEGALEX STUDIO LEGALE SPECIALIZZATO PROCEDURE ESECUTIVE DECRETI INGIUNTIVI VIA XXIV MAGGIO 315-86170 ISERNIA TEL/FAX:0865.415488

giovedì 11 agosto 2011

ALBO AVVOCATI ISERNIA

AVVOCATO, AVVOCATI A ISERNIA, AVVOCATO CALVANESE LAURA DOMICILIAZIONI LEGALI  LEGALEX SPECIALIZZATO AZIENDA UGL CYLEX VIA XXIV MAGGIO 315 86170 ISERNIA TEL/FAX:0865.415488

AVVOCATI, AVVOCATO A ISERNIA

ALBO AVVOCATI ISERNIA AVVOCATO  CALVANESE  LAURA STUDIO LEGALEX VIA XXIV MAGGIO 315-86170 ISERNIA TEL/FAX:0865.415488