PRIVACY POLICY


CLICCANDO SU ACCONSENTI HAI PRESTATO IL TUO CONSENSO ALL'USO DEI COOKIES PER QUESTO SITO.TITOLARE DEL PRESENTE BLOG E DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR 679/2016 PER QUANTO SARA' NECESSARIO AI SENSI DI LEGGE.



Visualizzazione post con etichetta COMUNE DI ISERNIA. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta COMUNE DI ISERNIA. Mostra tutti i post

lunedì 17 settembre 2012

Nuove dichiarazioni Polverini


Fondi Pdl, Polverini "disgustata"
E avverte: "O svolta o tutti a casa"

Fondi Pdl, Polverini disgustataE avverte: O svolta o tutti a casa
18:58 17 SET 2012

(AGI) - Roma, 17 set. - "Una catastrofe politica per l'Italia e per le istituzioni". Cosi' ha esordito la presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, nel suo intervento alla Pisana nella seduta straordinaria del Consiglio regionale con al centro la questione dei fondi a disposizione dei gruppi regionali. "Intendo garantire l'autonomia di questo Consiglio - ha detto Polverini - che e' un'assemblea legislativa, ma ho scelto questa sede per parlare perche' anche se non ho una responsabilita' amministrativa di quanto accaduto ne sento la responsabilita' politica". "Sono qui per dire basta - ha detto la presidente Polverini -. Sono qui per dire che, a prescindere dal momento storico, questo atteggiamento e' considerato dai cittadini insopportabile e indecente. Il Lazio non e' una regione qualsiasi ma e' la regione dove c'e' la capitale, dove si e' consumata la storia del nostro Paese, dove vive e lavora la classe dirigente dell'Italia. "Credo - ha proseguito la presidente Polverini - che nel tentativo di spalare fango, con distinguo, ci siamo mostrati ancora piu' inadeguati di quanto le persone pensino. Noi dobbiamo non solo spalare fango ma fare di piu'. Come nel caso

martedì 4 settembre 2012

Avvocati_isernia, Calvanese Studio Legale specializzato

Sanità/ Regioni: No a decreto d'urgenza, serve confronto

Sanità/ Regioni: No a decreto d'urgenza, serve confronto Iorio: in ultima bozza mancano molte proposte concordate
Roma, 4 set. (TMNews) - Nell'ultimo testo di bozza del decreto sulla sanità proposto dal Governo Monti e "resa disponibile soltanto oggi" le Regioni "non ravvisano" gli elementi di decretazione d`urgenza "in quanto sono presenti aspetti normativi anche di dettaglio e di programmazione di competenza delle Regioni, mentre mancano o sono state riproposte in modo non concordato le disposizioni su cui si era incentrato il confronto fra il Ministero della Salute e Regioni, portato avanti in questi giorni". Lo ha spiegato Michele Iorio, vice presidente della Conferenza delle Regioni e presidente della Regione Molise, al termine della seduta di oggi durante la quale la Conferenza ha approvato un ordine del giorno in merito alla bozza del decreto Balduzzi. Tra le disposizioni mancanti, sottolineano le Regioni, le norme per l`indennizzo degli emotrasfusi, la revisione della normativa antincendio, le norme definitive sull`esercizio della libera professione, l`utilizzo dei farmaci /off-label/, i precari per le Regioni con i piani di rientro. Le Regioni spiegano anche che, nella bozza, non sono stati recepiti molti emendamenti presentati dalle Regioni e da queste considerati "irrinunciabili e dirimenti per la garanzia di un corretto rapporto istituzionale fra i due livelli di governo". La Conferenza delle regioni ribadisce quindi la volontà di proseguire un lavoro di confronto finalizzato alla sottoscrizione del nuovo Patto per la salute (2013-15), "fondato sul rispetto del principio della leale collaborazione, nell`interesse di perseguire obiettivi rivolti alla sostenibilità, universalità ed equità del Servizio Sanitario Nazionale nelle sedi concertative e con gli strumenti più idonei, garantendo le risorse necessarie alla tenuta del sistema".

lunedì 27 agosto 2012

Avvocati_isernia, Calvanese Studio legale specializzato

Giustizia più rapida ed efficace: le prossime azioni del Governo Monti
Pubblichiamo le misure in materia di giustizia contenute nell'agenda di governo approvata dal Consiglio dei Ministri nella riunione di venerdì scorso.
Una giustiza più rapida ed efficace
(Consiglio dei ministri n. 43 del 24 agosto 2012)
Azioni in programma
  • Si studierà una disciplina di regolamentazione delle attività di lobbying;
  • Approvazione da parte del Parlamento del DDL, correttivo della legge n. 3/2012, in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento del consumatore e dell’imprenditore non fallibile;
  • Potenziare l’attuale impianto normativo del processo telematico, con particolare riferimento alle regole relative alla notificazione ed alla comunicazione informatiche nell’ambito del processo civile;
  • Esaminare la possibilità di forme di reclutamento straordinario per la Cassazione e per le Corti d’appello, per incidere in misura efficace sull’arretrato civile pendente, in particolare al Sud dove sono più lunghi i tempi del processo civile.

mercoledì 22 agosto 2012

Ministro Paola Severino, Avvocati_Isernia Calvanese Avv. Laura

DPR recante “Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”

08/08/2012 - L’Ufficio studi del CNF rileva che le novità più significative non sono di immediata applicazione
E' in fase di registrazione alla Corte dei conti e verrà pubblicato a breve in Gazzetta ufficiale il DPR recante “Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”.
L’Ufficio studi del CNF rileva che le novità più significative non sono di immediata applicazione:
- l’obbligo di assicurazione “acquista efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore” del decreto (art. 5);
- il nuovo procedimento disciplinare, basato su consigli di disciplina nominati dal Presidente del Tribunale in una rosa indicata dai Consigli dell’ordine, sarà operativo solo con l’insediamento dei nuovi organi, che difficilmente potrà avvenire prima di alcuni mesi, considerato che i criteri per la nomina dei componenti l’organo disciplinare sono demandati ad un regolamento da adottarsi da ciascun Consiglio nazionale, con il parere “vincolante” del Ministro della giustizia, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Largamente anticipate dal decreto legge cresci italia (DL 1/2012) le novità in tema di tirocinio, ridotto a 18 mesi.
L’Ufficio studi ha rilevato un’impronta marcatamente dirigista e centralista: in molti casi l’autonomia delle categorie è limitata da pareri vincolanti del Ministro, che dunque non sono esercizio di potestà consultiva, bensì comportano l’imputazione sostanziale dell’atto al Governo.
In tema di formazione permanente, poi, il testo tradisce la carenza di effettiva interlocuzione con le categorie professionali e il difetto di conoscenza del settore: si prevede infatti che i soggetti che erogano formazione siano autorizzati dal Consiglio nazionale, ancora dietro “parere vincolante” del Ministero; una centralizzazione irrispettosa dell’autonomia dei Consigli locali dell’ordine che comporterà inevitabili difficoltà pratiche di attuazione, atteso il numero delle attività formative in essere in tutto il territorio nazionale.
 http://www.twitter.com/lamalaspina

lunedì 20 agosto 2012

lunedì 6 agosto 2012

AVVOCATI-ISERNIA, CALVANESE DOMICILIAZIONE LEGALE

International Law

The 2012 conference on current issues in International Commercial Law and Contracts

06/08/2012 - Consiglio Nazionale Forense - American University Washington College of Law - University of Missouri-Kansas City School of Law
CURRENT ISSUES IN INTERNATIONAL
COMMERCIAL LAW AND CONTRACTS
The Consiglio Nazionale Forense
in Collaboration with
American University Washington College of Law and the University of
Missouri-Kansas City School of Law
is pleased to announce
The 2012 Conference August 6 – 10, 2012
American University Washington College of Law
4801 Massachusetts Avenue, NW
Washington, D.C.

martedì 17 luglio 2012

AVVOCATI_ISERNIA, DOMICILIAZIONI LEGALI

il proprietario del terreno non è punibile per discarica abusiva se non è il gestore della medesima

Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, la consapevolezza da parte del proprietario del fondo dell'abbandono sul medesimo di rifiuti da parte di terzi non è sufficiente ad integrare il concorso nel reato di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, commi 2 o 3, (abbandono o deposito incontrollato di rifiuti e gestione di discarica abusiva), atteso che la condotta omissiva può dare luogo a ipotesi di responsabilità solo nel caso in cui ricorrano gli estremi del comma secondo dell'art. 40 c.p., ovvero sussista l'obbligo giuridico di impedire l'evento (Sez. 3^, 1 luglio 2002, Ponzio, m. 222.420). Analogamente, si è affermato che destinatario della norma penale che punisce la realizzazione e gestione di discarica abusiva è il gestore dell'impianto di raccolta e non il proprietario del terreno sul quale si attua lo smaltimento di rifiuti speciali non autorizzato, il quale può concorrere come estraneo nel reato proprio commesso dal gestore solo quando il concorso esterno materiale (cogestione di fatto) o morale (istigazione, rafforzamento, agevolazione) si realizzi con condotta commissiva, ovvero con condotta omissiva - in linea teorica - ma sempre che il "non agere" si innesti in uno specifico obbligo giuridico di impedire l'evento (Sez. 1^, 17 novembre 1995, Insinna, m. 203332), e che anche in materia ambientale un dato comportamento omissivo acquista il connotato dell'antigiuridicità solamente in funzione di una norma che imponga al soggetto di attivarsi per impedire l'evento naturalistico di lesione dell'interesse tutelato (nella specie si è escluso il reato nella condotta del proprietario di un terreno che aveva omesso di impedire che sul proprio fondo terzi realizzassero una discarica) (Sez. 3^, 18 dicembre 1991, Sacchetto, m. 189149).
I reati in questione non possono quindi consistere nel mero mantenimento della discarica o dello stoccaggio da altri realizzati, pur in assenza di qualsiasi partecipazione attiva e in base alla sola consapevolezza della loro esistenza. Non è sufficiente, pertanto, ad integrare il reato di cui alla contestazione la mera consapevolezza da parte del possessore di un fondo del fenomeno di abbandono sul medesimo di rifiuti da parte di terzi senza che risulti accertato il concorso, a qualsiasi titolo, del predetto possessore del fondo con gli autori del fatto. Nel nostro sistema penale, infatti, una condotta omissiva può dar luogo a responsabilità solo nel caso in cui ricorrano gli estremi dell'art. 40 cod. pen., comma 2, e cioè quando il soggetto abbia l'obbligo giuridico di impedire l'evento (Sez. F., 13.8.2004, n. 44274, Preziosi, m. 230173).
Sulla base di questi principi si è affermato che non da luogo alla configurabilità dei reati in questione la condotta di chi, "avendo la disponibilità di un'area sulla quale altri abbiano abbandonato rifiuti, si limiti a non attivarsi perchè questi ultimi vengano rimossi" (Sez. 3^, 3.10.1997, n. 8944, Gangemi, m. 208624); e che "la compravendita di un terreno sul quale erano già stati raccolti dal venditore rifiuti nocivi non può integrare, a carico del compratore, il reato in questione, neanche sotto il profilo che, trattandosi di reato permanente, esso debba essere addebitato a colui che, pur non essendo concorso nell'attività di accumulazione di rifiuti, abbia acquistato la proprietà del terreno ove gli stessi si trovino" (Sez. 1^, 4.3.1999, n. 7241, Pirani, m. 213699).STUDIO LEGALE CALVANESE

lunedì 9 aprile 2012

ISERNIA, DOMICILIAZIONI LEGALI

Diritti d’autore: i clienti del dentista non possono considerarsi un pubblico

Ieri sono state pubblicate dalla Corte di Giustizia Europea due differenti sentenze inerenti il tema dei diritti d’autore.  Entrambi i casi, avvenuti in Irlanda e in Italia, prendevano in esame la questione del pagamento dei diritti d’autore per la diffusione di musica in ambito pubblico, più precisamente all’interno della hall di un hotel e nella sala d’aspetto di un dentista. Le sentenze sono state emesse tenendo in considerazione due principali fattori:
1. la quantità di utenti (considerabili o meno un pubblico);
2. lo scopo della diffusione dei brani musicali.
Nel caso dello studio dentistico, i giudici hanno deciso che, dal momento che «i clienti si recano presso uno studio dentistico allo scopo di ricevere delle cure, ed è solo in maniera fortuita e indipendentemente dai loro desideri che beneficiano di un accesso a determinati contenuti musicali», lo studio stesso non ha obbligo di pagare i diritti d’autore.
Al contrario «i clienti di uno stabilimento alberghiero sono in numero assai rilevante, tale da poter essere considerato come un pubblico»;  per giunta la diffusione musicale in un hotel è a scopo di lucro, dato che «costituisce una prestazione supplementare che influisce sulla categoria dello stabilimento e dunque sul prezzo delle camere», inoltre serve ad  «attirare un numero ulteriore di clienti interessati a tale servizio supplementare».
Dunque ciò che distingue l’approccio nei confronti delle due posizioni è la differente tipologia di servizio offerto: nel primo caso si tratta di una prestazione sanitaria che, per il suo carattere di intervento medico, non è considerabile un’attività di intrattenimento. Nel caso dell’albergo, invece, la diffusione di musica può essere assimilata ad una strategia di marketing capace di incidere in maniera significativa sulle aspettative di clienti che scelgono in piena libertà di soggiornarvi.

mercoledì 21 marzo 2012

AVVOCATI ISERNIA

AVV. CALVANESE LAURA, STUDIO LEGALE SPECIALIZZATO :DECRETI INGIUNTIVI, PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI. DIRITTO FALLIMENTARE. VIA XXIV MAGGIO, 315-86170 ISERNIA TEL/FAX:0865.415488

mercoledì 5 ottobre 2011

AVVOCATI A ISERNIA

AVVOCATO CALVANESE, STUDIO LEGALE SPECIALIZZATO IN DECRETI INGIUNTIVI E PROCEDURE MONITORIE. PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI.DIRITTO FALLIMENTARE-SERVIZI DI DOMICILIAZIONE PER AZIENDE E PRIVATI-VIA XXIV MAGGIO 315-86170 ISERNIA TEL/FAX:0865.415488

martedì 30 agosto 2011

AVVOCATI_ ISERNIA

AVVOCATI ISERNIA, AVVOCATO CALVANESE LAURA, STUDIO LEGALE SPECIALIZZATO VIA XXIV MAGGIO 315-TEL/FAX:0865.415488

giovedì 25 agosto 2011

ALBO AVVOCATI ISERNIA

AVVOCATI ISERNIA AVVOCATO CALVANESE, STUDIO LEGALE SPECIALIZZATO IN CONTROVERSIE CIVILI VIA XXIV MAGGIO 315-86170 ISERNIA TEL/FAX: 0865.415488

giovedì 18 agosto 2011