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giovedì 12 gennaio 2017

GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER GLI AVVOCATI

www.avvocatocalvanese.com
La Commissione Antiriciclaggio del Consiglio nazionale Forense(composta dagli avvocati C.Secchieri, D.Calabrò,E.Merli,A.Pasqualin,A.Acconci,C.Cocuzza, M.Arena,N.Cirillo e G.Colavitti),ha pubblicato il 25 Novembre 2016 un vademecum che fornisce indicazioni agli avvocati relativamente agli adempimenti loro richiesti dal D.Lgs 231/2007(cd. Legge Antiriciclaggio) e disposizioni correlate.Tale lavoro, con carattere esplicativo,è stato reso in forma di FAQ.La fonte normativa che ha introdotto alcune modifiche nella gestione degli adempimenti antiriciclaggio per gli avvocati è la direttiva U.E. 2015/849(Quarta Direttiva Antiriciclaggio), che dovrà essere recepita dagli Stati membri dell'Unione europea entro il 26 giugno 2017.
Il gruppo di lavoro del CNf ha analizzato la nozione di riciclaggio contestualizzandolo in tema nell'ambito di operatività proprio della professione forense, ed analizzando gli obblighi in capo alla categoria, sototlinenado, nella FAQ 5 pag. 4 del vademecum, il principio di collaborazione attiva del professionista su cui si fonda il sistema normativo antiriciclaggio.
L'analisi di ciascun obbligo è fatto in maniera dettagliata e pratica, e ciò in modo da porre l'avvocato in grado di poter operare fattivamente sulla base dell'impatto del fattore rischio, identificando l'uso degli schemi di anomalia e degli indicatori di anomalia., ai sensi del D.M. 16/04/2010(D.M. Giustizia). In particolare, l'obbligo di segnalare operazioni sospette viene esplicato alla FAQ 29, pag. 10 del vademecum. gli indicatori di anomalia forniscono una casistica non tassativa delle operazini sospette.
Il regime sanzionatorio connesso alle violazioni degli obblighi antiriciclaggio è analitico, e la sanzione amministrativa viene irrogata dal ministero dell'Economia e delle Finanze a seguito di un procedimento secondo il quale il presunto trasgressore ha il diritto di presentare memorie in sua difesa e di essere ascoltato.Le maggiori novità introdotte dalla Quarta Direttiva antiriciclaggio prevede, tra le altre, l'esecuzione di un'adeguata verifica del cliente, l'obbligo di effettuare segnalazioni, e la creazione da parte degli stati membri di un registro centralizzato di informazioni riguardanti la proprietà effettiva delel società e dei trust.Gli allegati descrivono il registro antiriciclaggio,la scheda e la dichiarazione del cliente in relazione agli obblighi di privacy ed antiriciclaggio,ed il modello per la valutazione del cliente secondo l'approccio del rischio. La sanzione amministrativa prevista per l'omessa identificazione del cliente è compresa tra € 5.000,00 e € 30.000, mentre la violazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione pecuniaria dall'1% al 40% del valore dell'operazione non segnalata.
Le disposizioni della Legge Antiriciclaggio si applicano agli avvocati che operano in Italia, in forma individuale o associata, anche per attività svolte all'estero, qualora queste ultime siano collegate o collegabili al territorio italiano.Non si applicano però agli avvocati stranieri operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi.
In virtù dell'art. 12 D.Lgs 231/2007 le disposizioni antiriciclaggio si applicano agli avvocati solo quando:
-compiono in nome e per conto del cliente qualsiasi operazione di natura finanziaria od immobiliare;
-assistono il proprio cliente nella predisposizione o realizzazione di operazioni riguardanti:
il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
la gestione di danaro, strumenti finanziari o altri beni;
l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti titoli;
l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione,gestione o amministrazione di società;
la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.
Le disposizioni della Direttiva UE in esame introducono, inoltre, element di novità rispetto al tradizionale concetto della professione forense e al dovere di segreto professionale, disponendo che le segnalazioni all'UIF non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza e del segreto professionale, non comportando, a carico dei liberi professionisti e dei loro collaboratori,responsabilità di alcun tipo.
Il vademecum fornisce un elenco esaustivo dei principali adempimenti in capo agli avvocati, cominciando dall'analisi dell'identificazione del cliente, consistente nella verifica dell'identità del cliente e del soggetto per conto del quale eventualmente operi(titolare effettivo).L'obbligo di identificazione del clientesorge in capo all'avvocati  al momento del conferimento dell'incarico, ovvero nel momento in cui l'avvocato si attiva nei confronti del cliente nei seguenti casi:
-per prestazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o altre utilità di valore superiore ad € 15.000,00, o comporti la trasmissione e movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ad € 15.000,00, anche mediante operazioni finanziarie tra loro collegate;
-in presenza di operazioni finanziarie e di operazioni di valore indeterminato o indeterminabile;
-in caso di costituzione, gestion o amministrazione di società, enti, trust o analoghi;
-nel caso sorgano dubbi sulla veridicità o adeguatezza dei dati ottenuti ottenuti per identificare la clientela.
Quando il soggetto appartiene ad una delel categorie di cui all'art. 25 co 1 e 3(banche, assicurazioni, poste italiane), ovvero la materia rientra nei contratti assicurativi con premio annuale fino ad € 1.000,00 o premio unico fino ad € 2.500,00, forme pensionistiche complementari, pagamenti con moneta elettronica nei limiti indicati all'art. 25 co 6 lett. d), è necessario identificare il cliente e verificare il potere di rappresentanza.
Gli obblighi di adeguata verifica del cliente sono assolti dall'avvocato e sono proporzionali al rischio associato al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale richiesta nonchè all'operazione oggetto dell'incarico.

martedì 3 gennaio 2017

Istituzione dell'ACF: Arbitro per le controversie finanziarie

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In data 4 maggio 2016 la Consob ha approvato, con propria delibera, il Regolamento istitutivo del nuovo organismo di risoluzione alternativa delle controversie in materia finanziaria: l'Arbitro per le Controversie Finanziarie(ACF). Il modello è mutuato da quello già adottato dalla Banca d'Italia in materia di Arbitro Bancario Finanziario(ABF).
Il progetto di istituire all'interno della Consob un nuovo organismo per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra gli investitiori al dettaglio e gli intermediari finanziari risale al 2012, a seguito di Parere rilasciato dal Consiglio di Stato in materia, laddove l'introduzione nelle materie di competenza della Consob di un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie è stata avanzata nell'ambito del Tavolo congiunto tra la Consob e le Associazioni dei consumatori, al fine di avviare un progetto denominato Carta degli Investitori.
Con d.lgvo 6 agosto 2015, n.130 il legislatore è intervenuto all'interno dell'art. 2 d.lgvo 179/2007 con l'inserimento di due nuovi commi, il 5-bis e il 5-ter, che prevedevano l'obbligo,  per tutti i soggetti vigilati dalla Consob(intermediari e persone fisiche),  di aderire ad un sistema extragiudiziale delle controversie con gli investitori al dettaglio, deferendo alla potestà regolametare della Consob la disciplina dello svolgimento delle procedure.
Ma solo con Legge 28 dicembre 2015, n.208 è stato affidato alla Consob il compito di dettare, con apposito regolamento, le norme per la definizione delle procedure di conciliazione.
Lo schema di regolamento relativo all'organizzazione ed al funzionamento della nuova ADR è stato redatto dalla Consob tenuto conto degli indirizzi per l'attuazione del d.lgvo 130/2015. il nuovo organismo è dotato di un "potenziale impatto positivo sull'attività di vigilanza, che indirettamente potrà tradursi in ulteriori benefici per gli investitori, in quanto l'analisi dell'operatività di un'istituzione funzionalmente orientata ad accentrare le controversie in materia finanziaria è in grado di fornire indicatori di rischiosità sia dal punto di vista soggettivo degli intermediari che oggettivo(servizi di investimento)". Il Regolamento di attuazione dell'art. 2, commi 5-bis e 5-ter è stato pubblicato nella g.U. n.116 del 19 maggio 2016, con entrata in vigore dal 3 giugno 2016.
L'ACF, Arbitro per le Controversie Finanziarie, è competente per le controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari, per la violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza,informazione e trasparenza nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF,incluse le controversie transfrontaliere e quelle oggetto del Regolamento UE n.524/13.Non rientrano nell'ambito di competenza dell'ACF le controversie riguardanti la richiesta di somme di danaro per un importo superiore ad € 500.000.
L'ACF può pronunciare sia decisioni di mero accertamento che di condanna.
La legititmazione attiva è riservata esclusivamente all'investitore retail.Pertanto l'esclusione della clientela professionale riduce l'ambito di tutela ad una determinata categoria di soggetti.La legittimazione passiva ricomprende, al contrario, tutti i soggetti abilitati ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. r) del TUF, riguardando sia l'attività posta in essere direttamente che tramite consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, la società Poste Italiane, i gestori di portali per la raccolta di capitali per le start up innovative e PMI innovative, le imprese di assicurazione, limitatamente all'offerta in sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari dalle stesse emesse.