www.avvocatocalvanese.comIn data 18 gennaio 2017 sono stati consegnati al Ministro della Giustizia Andrea Orlando i risultati dei lavori della Commissione presieduta dal Prof. Avv. Guido Alpa, istituita con d.m. 7 marzo 2016 presso l'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, ed avente ad oggetto una "Commissione di studio per l'elaborazione di ipotesi di organica disciplina e riforma degli strumenti di degiurisdinazionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all'arbitrato".
La Commissione ha predisposto un articolato organizzato in modo sistematicamente teso a raccogliere la normativa esistente in materia di arbitrato, mediazione, negoziazione assistita e volontaria giurisdizione, con una illustrazione delle modifiche suggerite, tenuto conto dell'urgenza dei tempi, la fine di migliorare la situazione in cui versa la giustizia civile italiana.
I decreti ministeriali di istituzione della Commissione chiedevano alla stessa di verificare la necessità di prevedere una riforma organica degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delel controversie, e ciò al fine di incrementare la capacità deflattiva del contenzioso, favorendo per più versi la cultura della conciliazione, tenuto conto del contesto normativo attuale, che "sviluppa forme eterogenee di sturmenti negoziali di risoluzione alternativa delle controversie".Il decreto di proroga dei termini di consegna dei lavori ha chiesto, infine, alla commissione di verificare se nel testo già completato della mediazione obbligatoria possano essere inserite alcune precisazioni tecniche volte a risolvere contrasti interpretativi sorti in giurisprudenza;approfondire la conciliazione delegata;modificare l'art. 33 del Codice del consumo, nella parte in cui considera preventivamente vessatorie tutte le clausole derogatorie della competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria; verificare l'estensibilità dell'ABFhttp://avvocatiiserniacalvanese.blogspot.it/2016/12/mediazione-obbligatoria-e-adr-al-vaglio.html;verificare le competenze delle camere di commerciohttp://www.camcomisernia.net/ dopo la riforma.
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mercoledì 25 gennaio 2017
giovedì 12 gennaio 2017
GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER GLI AVVOCATI
www.avvocatocalvanese.comIl gruppo di lavoro del CNf ha analizzato la nozione di riciclaggio contestualizzandolo in tema nell'ambito di operatività proprio della professione forense, ed analizzando gli obblighi in capo alla categoria, sototlinenado, nella FAQ 5 pag. 4 del vademecum, il principio di collaborazione attiva del professionista su cui si fonda il sistema normativo antiriciclaggio.
L'analisi di ciascun obbligo è fatto in maniera dettagliata e pratica, e ciò in modo da porre l'avvocato in grado di poter operare fattivamente sulla base dell'impatto del fattore rischio, identificando l'uso degli schemi di anomalia e degli indicatori di anomalia., ai sensi del D.M. 16/04/2010(D.M. Giustizia). In particolare, l'obbligo di segnalare operazioni sospette viene esplicato alla FAQ 29, pag. 10 del vademecum. gli indicatori di anomalia forniscono una casistica non tassativa delle operazini sospette.
Il regime sanzionatorio connesso alle violazioni degli obblighi antiriciclaggio è analitico, e la sanzione amministrativa viene irrogata dal ministero dell'Economia e delle Finanze a seguito di un procedimento secondo il quale il presunto trasgressore ha il diritto di presentare memorie in sua difesa e di essere ascoltato.Le maggiori novità introdotte dalla Quarta Direttiva antiriciclaggio prevede, tra le altre, l'esecuzione di un'adeguata verifica del cliente, l'obbligo di effettuare segnalazioni, e la creazione da parte degli stati membri di un registro centralizzato di informazioni riguardanti la proprietà effettiva delel società e dei trust.Gli allegati descrivono il registro antiriciclaggio,la scheda e la dichiarazione del cliente in relazione agli obblighi di privacy ed antiriciclaggio,ed il modello per la valutazione del cliente secondo l'approccio del rischio. La sanzione amministrativa prevista per l'omessa identificazione del cliente è compresa tra € 5.000,00 e € 30.000, mentre la violazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione pecuniaria dall'1% al 40% del valore dell'operazione non segnalata.
Le disposizioni della Legge Antiriciclaggio si applicano agli avvocati che operano in Italia, in forma individuale o associata, anche per attività svolte all'estero, qualora queste ultime siano collegate o collegabili al territorio italiano.Non si applicano però agli avvocati stranieri operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi.
In virtù dell'art. 12 D.Lgs 231/2007 le disposizioni antiriciclaggio si applicano agli avvocati solo quando:
-compiono in nome e per conto del cliente qualsiasi operazione di natura finanziaria od immobiliare;
-assistono il proprio cliente nella predisposizione o realizzazione di operazioni riguardanti:
il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
la gestione di danaro, strumenti finanziari o altri beni;
l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti titoli;
l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione,gestione o amministrazione di società;
la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.
Le disposizioni della Direttiva UE in esame introducono, inoltre, element di novità rispetto al tradizionale concetto della professione forense e al dovere di segreto professionale, disponendo che le segnalazioni all'UIF non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza e del segreto professionale, non comportando, a carico dei liberi professionisti e dei loro collaboratori,responsabilità di alcun tipo.
Il vademecum fornisce un elenco esaustivo dei principali adempimenti in capo agli avvocati, cominciando dall'analisi dell'identificazione del cliente, consistente nella verifica dell'identità del cliente e del soggetto per conto del quale eventualmente operi(titolare effettivo).L'obbligo di identificazione del clientesorge in capo all'avvocati al momento del conferimento dell'incarico, ovvero nel momento in cui l'avvocato si attiva nei confronti del cliente nei seguenti casi:
-per prestazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o altre utilità di valore superiore ad € 15.000,00, o comporti la trasmissione e movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore ad € 15.000,00, anche mediante operazioni finanziarie tra loro collegate;
-in presenza di operazioni finanziarie e di operazioni di valore indeterminato o indeterminabile;
-in caso di costituzione, gestion o amministrazione di società, enti, trust o analoghi;
-nel caso sorgano dubbi sulla veridicità o adeguatezza dei dati ottenuti ottenuti per identificare la clientela.
Quando il soggetto appartiene ad una delel categorie di cui all'art. 25 co 1 e 3(banche, assicurazioni, poste italiane), ovvero la materia rientra nei contratti assicurativi con premio annuale fino ad € 1.000,00 o premio unico fino ad € 2.500,00, forme pensionistiche complementari, pagamenti con moneta elettronica nei limiti indicati all'art. 25 co 6 lett. d), è necessario identificare il cliente e verificare il potere di rappresentanza.
Gli obblighi di adeguata verifica del cliente sono assolti dall'avvocato e sono proporzionali al rischio associato al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale richiesta nonchè all'operazione oggetto dell'incarico.
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