PRIVACY POLICY


CLICCANDO SU ACCONSENTI HAI PRESTATO IL TUO CONSENSO ALL'USO DEI COOKIES PER QUESTO SITO.TITOLARE DEL PRESENTE BLOG E DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR 679/2016 PER QUANTO SARA' NECESSARIO AI SENSI DI LEGGE.



domenica 15 luglio 2018

AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE E ANATOCISMO


La sussistenza o meno dell’anatocismo nell’ammortamento cosiddetto alla francese è questione ancora controversa, che è stata risolta nel tempo in maniera diversa dai giudici di merito. Di recente il Tribunale di Torino, con sentenza 13 giugno 2018, n.3001, si è espresso in maniera favorevole rispetto all’ammortamento alla francese, laddove il Tribunale di Napoli aveva emesso una sentenza in senso opposto(Tribunale di Napoli 13 febbraio 2018 Est.Pastore Alinante).Ma procediamo con ordine, partendo dalla sentenza più recente, con la quale il Giudice del capoluogo piemontese si è espresso nel modo seguente:” l’ammortamento c.d. “alla francese” non comporta, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi. Il metodo alla francese comporta infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi”. In altri termine, nel sistema progressivo di cui trattasi ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce e unicamente di questi. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla assidua quota di capitale, ovverossia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
I tassi di mora non sono rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza o meno dell’usura nel contratto di mutuo, atteso che essi hanno la mera funzione di liquidazione preventiva del danno e che la loro ipotetica manifesta eccessività comporta esclusivamente la riduzione ex art. 1384 c.c. e non già la sanzione prevista dal comma 2 dell’art. 1815 c.c.
Ai fini della verifica di usurarietà, sono irrilevanti le voci di costo che, sebbene collegate all’erogazione del credito, siano in realtà: meramente potenziali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, essendo le stesse subordinate al verificarsi di eventi futuri ancora possibili ma concretamente non verificatisi (ad esp. l’interesse di mora potenzialmente usuraio ma inesigibile); o del tutto irreali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto e subordinate al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno in seguito verificarsi (esp. il quantum dovuto per l’estinzione anticipata del mutuo).

Al contrario Tribunale Napoli, 13 Febbraio 2018. Est. Pastore Alinante, che si esprime in senso opposto, sostenendo che nei mutui con ammortamento alla francese, la capitalizzazione composta non dichiarata in contratto, ma risultante solo dal piano di ammortamento, integra un anatocismo vietato dall’art. 1283 c.c. e non legittimato neanche dalla delibera del C.I.C.R. del 09/02/2000, che si riferisce solo agli interessi moratori. Pertanto, l’effetto di tale anatocismo va espunto da tale ammortamento, che sarà ridefinito secondo la capitalizzazione semplice.

http://www.avvocatocalvanese.com

Nessun commento:

Posta un commento