La sussistenza o meno dell’anatocismo nell’ammortamento
cosiddetto alla francese è questione ancora controversa, che è stata risolta
nel tempo in maniera diversa dai giudici di merito. Di recente il Tribunale di
Torino, con sentenza 13 giugno 2018, n.3001, si è espresso in maniera
favorevole rispetto all’ammortamento alla francese, laddove il Tribunale di
Napoli aveva emesso una sentenza in senso opposto(Tribunale di Napoli 13
febbraio 2018 Est.Pastore Alinante).Ma procediamo con ordine, partendo dalla
sentenza più recente, con la quale il Giudice del capoluogo piemontese si è
espresso nel modo seguente:” l’ammortamento c.d. “alla francese” non
comporta, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi.
Il metodo alla francese comporta infatti che gli interessi vengano comunque
calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo
corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi”.
In altri termine, nel sistema progressivo di cui trattasi ciascuna rata
comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il
periodo cui la rata stessa si riferisce e unicamente di questi. Tale importo
viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa
va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione
degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono
a loro volta calcolati unicamente sulla assidua quota di capitale, ovverossia
sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate
precedenti.
I tassi di mora non sono rilevanti ai fini
della valutazione della sussistenza o meno dell’usura nel contratto di mutuo,
atteso che essi hanno la mera funzione di liquidazione preventiva del danno e
che la loro ipotetica manifesta eccessività comporta esclusivamente la
riduzione ex art. 1384 c.c. e non già la sanzione prevista dal comma 2
dell’art. 1815 c.c.
Ai fini della verifica di usurarietà, sono
irrilevanti le voci di costo che, sebbene collegate all’erogazione del credito,
siano in realtà: meramente potenziali, perché non dovute per effetto della mera
conclusione del contratto, essendo le stesse subordinate al verificarsi di
eventi futuri ancora possibili ma concretamente non verificatisi (ad esp.
l’interesse di mora potenzialmente usuraio ma inesigibile); o del tutto
irreali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto e
subordinate al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno in
seguito verificarsi (esp. il quantum dovuto per l’estinzione anticipata del
mutuo).
Al contrario Tribunale Napoli, 13 Febbraio
2018. Est. Pastore Alinante, che
si esprime in senso opposto, sostenendo che nei mutui con ammortamento alla
francese, la capitalizzazione composta non dichiarata in contratto, ma
risultante solo dal piano di ammortamento, integra un anatocismo vietato
dall’art. 1283 c.c. e non legittimato neanche dalla delibera del C.I.C.R. del
09/02/2000, che si riferisce solo agli interessi moratori. Pertanto, l’effetto
di tale anatocismo va espunto da tale ammortamento, che sarà ridefinito secondo
la capitalizzazione semplice.
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