NUOVI PARAMETRI
FORENSI – DECRETO MINISTERIALE N° 37/2018 PUBBLICATO IN G.U. N° 96 DEL
26.04.2018
Pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2018 il Decreto Ministeriale n° 37/2018 con i
nuovi parametri forensi
“Soglie inderogabili. Su
proposta del CNF ed udito il parere del Consiglio di Stato il Ministero della
Giustizia ha rimodellato i parametri forensi. In sede giudiziale, per quanto
concerne i parametri generali per la determinazione dei compensi, il decreto
modifica il d.m. n. 55/2014,
mantenendo, da una parte, la possibilità di diminuzione dei valori medi della
tabelle fino al 50% e, dall’altra, eliminando la locuzione «di regola»,
sostituendola con «in ogni caso». In questo modo la diminuzione non potrà
andare oltre il 50%. La stessa modifica viene effettuata in relazione alla fase
istruttoria nella quale la diminuzione può ora avvenire «in ogni caso» fino al
70%.
Aumento del 30% per gli avvocati
“telematici”. Il nuovo decreto, poi, aggiunge il comma 1-bis all’art. 4 d.m. n. 55/2014,
il quale prescrive che «il compenso determinato tenuto conto dei parametri
generali di cui al comma 1 è di
regola ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti depositati con modalità
telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la
consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la
ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la
navigazione all’interno dell’atto».
Mediazione e negoziazione assistita:
tabelle “personalizzate”. L’art. 5 del decreto n. 37/2018,
si occupa della disciplina dei parametri per la liquidazione del compenso nei
procedimenti di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita, nonché,
delle modifiche ai paramenti tabellari per i giudizi davanti al Consiglio di
Stato. In particolare si prevede l’aggiunta di un nuovo comma all’art. 20 del d.m. 55/2014,
il quale dispone l’introduzione di nuove tabelle, allegate al decreto, per la
liquidazione del compenso, garantendo dei valori certi in tutte le fasi dei
procedimenti di mediazione e nella procedura di negoziazione.
Compensi
relativi all’attività penale. Infine dal decreto emerge l’estensione
del compenso anche alla fase procedimentale e la possibilità di aumenti o
diminuzioni nel caso in cui l’avvocato difenda più soggetti con la medesima
posizione processuale. Nello specifico l’art. 12, comma 2, d.m. n.
55/2014 recante i parametri generali per la determinazione dei
compensi concernenti l’attività penale è così sostituito: «quando l’avvocato
assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale o procedimentale,
il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il
primo nella misura del 30% (al posto di “20%”), fino a un massimo di dieci
soggetti, e del 10% (al posto di “5%”) per ogni soggetto oltre i primi dieci,
fino a un massimo di trenta (al posto “di venti”). La disposizione del periodo
precedente si applica anche quando il numero dei soggetti (al posto di “il
numero delle parti”) ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di
riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche
quando il professionista difende un singolo soggetto contro più soggetti (al
posto di “una parte contro più parti”), sempre che la prestazione non comporti
l’esame di medesime situazioni di fatto o di diritto».
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