Sono
trascorsi quasi due anni dall’ emanazione
del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito il successivo 30 giugno con
legge n. 119, che ha introdotto una nuova garanzia reale mobiliare di natura
non possessoria nell’ambito di «Misure a sostegno delle imprese e di
accelerazione del recupero crediti».
Al di là dagli ambiziosi proclami e
dalle buone intenzioni la nuova garanzia mobiliare non possessoria è rimasta
lettera morta perché la mancata adozione del registro informatico necessario
per assicurarne l’opponibilità ne ha impedito fino ad oggi l’utilizzo.
È di questi giorni la notizia che
nel tentativo di vincere l’immobilismo séguito al varo della nuova legge l’Associazione
bancaria italiana e la Confederazione generale dell’industria italiana hanno
sottoscritto un «Accordo per il credito e la valorizzazione delle nuove figure
di garanzia» con il quale si propongono, tra l’altro, di «svolgere un’azione
congiunta per favorire l’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, che istituisce il
registro informatico dei pegni non possessori e ne disciplina il funzionamento».
Ci si può domandare perché il legislatore non abbia reputato di
avvalersi, così come aveva fatto con l’art. 46 TUB per la opponibilità del
privilegio, del registro già tenuto presso il Tribunale per la
trascrizione ex art.
1524 c.c. del patto di riservato dominio. Eppure, le ragioni che segnalavano
l’urgenza di un intervento riformatore del sistema delle garanzie mobiliari
erano ben delineate nella Relazione illustrativa al disegno di legge di conversione
del Decreto Banche.
In tema di pegno gli
interventi legislativi e giurisprudenziali sono stati sollecitati da dottrina
attenta, come il Gabrielli e il Candian in tema di spossessamento e di pegno
anomalo, alle istanze di rimeditazione degli istituti provenienti dalla realtà
socio–economica ed hanno delineato una pluralità di modelli legali della
garanzia, ai quali si ricollegano altrettanti statuti normativi.
Il dato immediatamente
ricavabile dalla disciplina delle figure non codicistiche di pegno introdotte
già nel 1984 (pegno sui prosciutti) e nel 2001 (pegno sui prodotti lattiero
caseari) è la perdita di centralità dello spossessamento, sostituito, nella
legislazione speciale, da meccanismi idonei ad evitare immobilizzazioni
antieconomiche dei beni, ovvero (è il caso del pegno su strumenti finanziari
dematerializzati) a conciliare l’opponibilità della garanzia con l’assenza di
fisicità della res.
Ci si trova, dunque, dinanzi
al paradosso di un iter legislativo
iniziato nel 2016 con decretazione di urgenza ma ancora incompleto.
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