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domenica 29 aprile 2018

Le nuove garanzie mobiliari ex L. 3 maggio 2016 n.59


 Sono trascorsi quasi  due anni dall’ emanazione del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito il successivo 30 giugno con legge n. 119, che ha introdotto una nuova garanzia reale mobiliare di natura non possessoria nell’ambito di «Misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti».
Al di là dagli ambiziosi proclami e dalle buone intenzioni la nuova garanzia mobiliare non possessoria è rimasta lettera morta perché la mancata adozione del registro informatico necessario per assicurarne l’opponibilità ne ha impedito fino ad oggi l’utilizzo.
È di questi giorni la notizia che nel tentativo di vincere l’immobilismo séguito al varo della nuova legge l’Associazione bancaria italiana e la Confederazione generale dell’industria italiana hanno sottoscritto un «Accordo per il credito e la valorizzazione delle nuove figure di garanzia» con il quale si propongono, tra l’altro, di «svolgere un’azione congiunta per favorire l’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, che istituisce il registro informatico dei pegni non possessori e ne disciplina il funzionamento».
Ci si può domandare perché il legislatore non abbia reputato di avvalersi, così come aveva fatto con l’art. 46 TUB per la opponibilità del privilegio, del registro già tenuto presso il Tribunale per la trascrizione ex art. 1524 c.c. del patto di riservato dominio. Eppure, le ragioni che segnalavano l’urgenza di un intervento riformatore del sistema delle garanzie mobiliari erano ben delineate nella Relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del Decreto Banche.
In tema di pegno gli interventi legislativi e giurisprudenziali sono stati sollecitati da dottrina attenta, come il Gabrielli e il Candian in tema di spossessamento e di pegno anomalo, alle istanze di rimeditazione degli istituti provenienti dalla realtà socio–economica ed hanno delineato una pluralità di modelli legali della garanzia, ai quali si ricollegano altrettanti statuti normativi.
Il dato immediatamente ricavabile dalla disciplina delle figure non codicistiche di pegno introdotte già nel 1984 (pegno sui prosciutti) e nel 2001 (pegno sui prodotti lattiero caseari) è la perdita di centralità dello spossessamento, sostituito, nella legislazione speciale, da meccanismi idonei ad evitare immobilizzazioni antieconomiche dei beni, ovvero (è il caso del pegno su strumenti finanziari dematerializzati) a conciliare l’opponibilità della garanzia con l’assenza di fisicità della res.
 Ci si trova, dunque, dinanzi al paradosso di un iter legislativo iniziato nel 2016 con decretazione di urgenza ma ancora incompleto.




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