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martedì 3 gennaio 2017

Istituzione dell'ACF: Arbitro per le controversie finanziarie

www.avvocatocalvanese.com

In data 4 maggio 2016 la Consob ha approvato, con propria delibera, il Regolamento istitutivo del nuovo organismo di risoluzione alternativa delle controversie in materia finanziaria: l'Arbitro per le Controversie Finanziarie(ACF). Il modello è mutuato da quello già adottato dalla Banca d'Italia in materia di Arbitro Bancario Finanziario(ABF).
Il progetto di istituire all'interno della Consob un nuovo organismo per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra gli investitiori al dettaglio e gli intermediari finanziari risale al 2012, a seguito di Parere rilasciato dal Consiglio di Stato in materia, laddove l'introduzione nelle materie di competenza della Consob di un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie è stata avanzata nell'ambito del Tavolo congiunto tra la Consob e le Associazioni dei consumatori, al fine di avviare un progetto denominato Carta degli Investitori.
Con d.lgvo 6 agosto 2015, n.130 il legislatore è intervenuto all'interno dell'art. 2 d.lgvo 179/2007 con l'inserimento di due nuovi commi, il 5-bis e il 5-ter, che prevedevano l'obbligo,  per tutti i soggetti vigilati dalla Consob(intermediari e persone fisiche),  di aderire ad un sistema extragiudiziale delle controversie con gli investitori al dettaglio, deferendo alla potestà regolametare della Consob la disciplina dello svolgimento delle procedure.
Ma solo con Legge 28 dicembre 2015, n.208 è stato affidato alla Consob il compito di dettare, con apposito regolamento, le norme per la definizione delle procedure di conciliazione.
Lo schema di regolamento relativo all'organizzazione ed al funzionamento della nuova ADR è stato redatto dalla Consob tenuto conto degli indirizzi per l'attuazione del d.lgvo 130/2015. il nuovo organismo è dotato di un "potenziale impatto positivo sull'attività di vigilanza, che indirettamente potrà tradursi in ulteriori benefici per gli investitori, in quanto l'analisi dell'operatività di un'istituzione funzionalmente orientata ad accentrare le controversie in materia finanziaria è in grado di fornire indicatori di rischiosità sia dal punto di vista soggettivo degli intermediari che oggettivo(servizi di investimento)". Il Regolamento di attuazione dell'art. 2, commi 5-bis e 5-ter è stato pubblicato nella g.U. n.116 del 19 maggio 2016, con entrata in vigore dal 3 giugno 2016.
L'ACF, Arbitro per le Controversie Finanziarie, è competente per le controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari, per la violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza,informazione e trasparenza nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF,incluse le controversie transfrontaliere e quelle oggetto del Regolamento UE n.524/13.Non rientrano nell'ambito di competenza dell'ACF le controversie riguardanti la richiesta di somme di danaro per un importo superiore ad € 500.000.
L'ACF può pronunciare sia decisioni di mero accertamento che di condanna.
La legititmazione attiva è riservata esclusivamente all'investitore retail.Pertanto l'esclusione della clientela professionale riduce l'ambito di tutela ad una determinata categoria di soggetti.La legittimazione passiva ricomprende, al contrario, tutti i soggetti abilitati ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. r) del TUF, riguardando sia l'attività posta in essere direttamente che tramite consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, la società Poste Italiane, i gestori di portali per la raccolta di capitali per le start up innovative e PMI innovative, le imprese di assicurazione, limitatamente all'offerta in sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari dalle stesse emesse.

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