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mercoledì 21 dicembre 2016

Mediazione obbligatoria e ADR al vaglio della Corte di Giustizia

La questione della possibile coesistenza tra le disposizioni vigenti in materia di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5-bis d.lgs. 28/2010 e quelle di cui all'art. 141 e segg. d.lgs 6 agosto 2015 n.130(in attuazione della Direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie adr dei consumatori, è stata fatta oggetto, con ordinanza di rimessione del Tribunale di Verona del 28 gennaio 2016, di richiesta di esame da parte della Corte di Giustizia CGUE.
Il caso di specie atteneva al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad un contratto bancario di conto corrente che vedeva coinvolti dei consumatori. Il Giudice di prime cure evidenziava che la controversia, per le sue connotazioni oggettive e soggettive, andava fatta rientrare nell'ambito di applicazione di cui all'art. 5 commi 1 bis e 4 d.lgs. 28/2010, con necessità del previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, dopo la decisione sull'istanza di sospensione di esecutività del decreto.Tuttavia, parimenti, lo stesso Giudice rilevava correttamente che la medesima controversia rientrava nelle ipotesi previste dal d.lgs. 6 agosto 2015 n.130 in tema di risoluzione alternativa delle controversie, rivestendo gli attori opponenti la qualifica di consumatori. L'art. 141 comma 1 del d.lgs 6 agosto 2015 n.130, in attuazione della direttiva 2013/11/UE sull'adr dei consumatori, prevedendo l'applicazione delle disposizioni alle procedure volontarie di composizione extragiudiziale per la risoluzione, anche in via telematica,delle controversie nazionali e transfrontaliere, tra professionisti e consumatori stabiliti e residenti nel territorio UE, fa salve le disposizioni riguardanti l'obbligatorietà delle procedure di risoluzione delle controversie.Tale disposizione è conseguente alla relazione ministeriale al d.lgs. 130/2015, che afferma testualmente che "il recepimento della direttiva 2013/11/UE non dovrebbe avere alcuna influenza generale sul d.lgvo 4 marzo 2010, n.28, in quanto i due ambiti di applicazione continueranno a rimanere distinti".
Secondo il Tribunale di Verona, al contrario, le disposizioni sopra citate sarebbero tra loro in contrasto, non consentendo una convivenza pacifica. In particolare, sempre secondo il Giudice a quo, il sistema italiano di mediazione obbligatoria parrebbe in contrasto con il corpo della direttiva UE 2013/11, il quale, al contrario del primo, sembrerebbe avere un'impronta volontaristica, tesa all'instaurazione di un sistema armonizzato tra gli stati membri. La difformità tra la procedura italiana di mediazione obbligatoria e quella di cui all'adr dei consumatori emergerebbe, tra l'altro, nel requisito dell'assistenza necessaria di un avvocato per la prima rispetto alla seconda, nonchè nella possibilità di ritirarsi dalla procedura adr di derivazione comunitaria solo in presenza di comprovati e giustificati motivi.
Ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'unione Europea il Tribunale di Verona, sospendendo il procedimento, ha rinviato gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea,formulando le seguenti questioni pregiudiziali interpretative: se l'art. 3 par. 2 direttiva 2013711 fa salva la possibilità per i singoli membri di prevedere la mediazione obbligatoria per le sole ipotesi residuali che non ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva stessa, ossia le controversie contrattuali diverse dalla vendita e dai servizi, nonchè quelle non riguardanti i consumatori; se l'art. 1 par. 1 direttiva 2013/11, assicurando ai consumatori la possibilità di presentare direttamente reclamo nei confronti dei professionisti non è in contrasto con le disposizioni nazionali che prevedono, per tali ipotesi, il ricorso alla mediazione obbligatoria necessariamente assistita da un avvocato.http://www.avvocatocalvanese.com

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