Il caso di specie atteneva al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad un contratto bancario di conto corrente che vedeva coinvolti dei consumatori. Il Giudice di prime cure evidenziava che la controversia, per le sue connotazioni oggettive e soggettive, andava fatta rientrare nell'ambito di applicazione di cui all'art. 5 commi 1 bis e 4 d.lgs. 28/2010, con necessità del previo esperimento del tentativo obbligatorio
Secondo il Tribunale di Verona, al contrario, le disposizioni sopra citate sarebbero tra loro in contrasto, non consentendo una convivenza pacifica. In particolare, sempre secondo il Giudice a quo, il sistema italiano di mediazione obbligatoria parrebbe in contrasto con il corpo della direttiva UE 2013/11, il quale, al contrario del primo, sembrerebbe avere un'impronta volontaristica, tesa all'instaurazione di un sistema armonizzato tra gli stati membri. La difformità tra la procedura italiana di mediazione obbligatoria e quella di cui all'adr dei consumatori emergerebbe, tra l'altro, nel requisito dell'assistenza necessaria di un avvocato per la prima rispetto alla seconda, nonchè nella possibilità di ritirarsi dalla procedura adr di derivazione comunitaria solo in presenza di comprovati e giustificati motivi.
Ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'unione Europea il Tribunale di Verona, sospendendo il procedimento, ha rinviato gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea,formulando le seguenti questioni pregiudiziali interpretative: se l'art. 3 par. 2 direttiva 2013711 fa salva la possibilità per i singoli membri di prevedere la mediazione obbligatoria per le sole ipotesi residuali che non ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva stessa, ossia le controversie contrattuali diverse dalla vendita e dai servizi, nonchè quelle non riguardanti i consumatori; se l'art. 1 par. 1 direttiva 2013/11, assicurando ai consumatori la possibilità di presentare direttamente reclamo nei confronti dei professionisti non è in contrasto con le disposizioni nazionali che prevedono, per tali ipotesi, il ricorso alla mediazione obbligatoria necessariamente assistita da un avvocato.http://www.avvocatocalvanese.com
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