La questione della possibile coesistenza tra le disposizioni vigenti
in materia di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5-bis d.lgs.
28/2010 e quelle di cui all'art. 141 e segg. d.lgs 6 agosto 2015
n.130(in attuazione della Direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione
alternativa delle controversie adr dei consumatori, è stata fatta
oggetto, con ordinanza di rimessione del Tribunale di Verona del 28
gennaio 2016, di richiesta di esame da parte della Corte di Giustizia
CGUE.
Il caso di specie atteneva al giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo relativo ad un contratto bancario di conto corrente
che vedeva coinvolti dei consumatori. Il Giudice di prime cure
evidenziava che la controversia, per le sue connotazioni oggettive e
soggettive, andava fatta rientrare nell'ambito di applicazione di cui
all'art. 5 commi 1 bis e 4 d.lgs. 28/2010, con necessità del previo
esperimento del tentativo obbligatorio
di conciliazione, dopo la decisione sull'istanza di sospensione di
esecutività del decreto.Tuttavia, parimenti, lo stesso Giudice rilevava
correttamente che la medesima controversia rientrava nelle ipotesi
previste dal d.lgs. 6 agosto 2015 n.130 in tema di risoluzione
alternativa delle controversie, rivestendo gli attori opponenti la
qualifica di consumatori. L'art. 141 comma 1 del d.lgs 6
agosto 2015 n.130, in attuazione della direttiva 2013/11/UE sull'adr dei
consumatori, prevedendo l'applicazione delle disposizioni alle
procedure volontarie di composizione extragiudiziale per la risoluzione,
anche in via telematica,delle controversie nazionali e
transfrontaliere, tra professionisti e consumatori stabiliti e residenti
nel territorio UE, fa salve le disposizioni riguardanti
l'obbligatorietà delle procedure di risoluzione delle controversie.Tale
disposizione è conseguente alla relazione ministeriale al d.lgs.
130/2015, che afferma testualmente che "il recepimento della direttiva
2013/11/UE non dovrebbe avere alcuna influenza generale sul d.lgvo 4
marzo 2010, n.28, in quanto i due ambiti di applicazione continueranno a
rimanere distinti".
Secondo il Tribunale di Verona, al contrario,
le disposizioni sopra citate sarebbero tra loro in contrasto, non
consentendo una convivenza pacifica. In particolare, sempre secondo il
Giudice a quo, il sistema italiano di mediazione obbligatoria parrebbe
in contrasto con il corpo della direttiva UE 2013/11, il quale, al
contrario del primo, sembrerebbe avere un'impronta volontaristica, tesa
all'instaurazione di un sistema armonizzato tra gli stati membri. La
difformità tra la procedura italiana di mediazione obbligatoria e quella
di cui all'adr dei consumatori emergerebbe, tra l'altro, nel requisito
dell'assistenza necessaria di un avvocato per la prima rispetto alla
seconda, nonchè nella possibilità di ritirarsi dalla procedura adr di
derivazione comunitaria solo in presenza di comprovati e giustificati
motivi.
Ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento
dell'unione Europea il Tribunale di Verona, sospendendo il procedimento,
ha rinviato gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea,formulando le seguenti questioni pregiudiziali interpretative:
se l'art. 3 par. 2 direttiva 2013711 fa salva la possibilità per i
singoli membri di prevedere la mediazione obbligatoria per le sole
ipotesi residuali che non ricadono nell'ambito di applicazione della
direttiva stessa, ossia le controversie contrattuali diverse dalla
vendita e dai servizi, nonchè quelle non riguardanti i consumatori; se
l'art. 1 par. 1 direttiva 2013/11, assicurando ai consumatori la
possibilità di presentare direttamente reclamo nei confronti dei
professionisti non è in contrasto con le disposizioni nazionali che
prevedono, per tali ipotesi, il ricorso alla mediazione obbligatoria
necessariamente assistita da un avvocato.http://www.avvocatocalvanese.com
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mercoledì 21 dicembre 2016
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