DPR
recante “Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione
dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”.
L’Ufficio studi del CNF rileva che le novità più significative non sono di immediata applicazione:
- l’obbligo di assicurazione “acquista efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore” del decreto (art. 5);
- il nuovo procedimento disciplinare, basato su consigli di disciplina nominati dal Presidente del Tribunale in una rosa indicata dai Consigli dell’ordine, sarà operativo solo con l’insediamento dei nuovi organi, che difficilmente potrà avvenire prima di alcuni mesi, considerato che i criteri per la nomina dei componenti l’organo disciplinare sono demandati ad un regolamento da adottarsi da ciascun Consiglio nazionale, con il parere “vincolante” del Ministro della giustizia, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
- il nuovo procedimento disciplinare, basato su consigli di disciplina nominati dal Presidente del Tribunale in una rosa indicata dai Consigli dell’ordine, sarà operativo solo con l’insediamento dei nuovi organi, che difficilmente potrà avvenire prima di alcuni mesi, considerato che i criteri per la nomina dei componenti l’organo disciplinare sono demandati ad un regolamento da adottarsi da ciascun Consiglio nazionale, con il parere “vincolante” del Ministro della giustizia, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Largamente anticipate dal decreto legge cresci italia (DL 1/2012) le novità in tema di tirocinio, ridotto a 18 mesi.
L’Ufficio studi ha rilevato un’impronta
marcatamente dirigista e centralista: in molti casi l’autonomia delle
categorie è limitata da pareri vincolanti del Ministro, che dunque non
sono esercizio di potestà consultiva, bensì comportano l’imputazione
sostanziale dell’atto al Governo.
In tema di formazione permanente,
poi, il testo tradisce la carenza di effettiva interlocuzione con le
categorie professionali e il difetto di conoscenza del settore: si
prevede infatti che i soggetti che erogano formazione siano autorizzati
dal Consiglio nazionale, ancora dietro “parere vincolante” del
Ministero; una centralizzazione irrispettosa dell’autonomia dei Consigli
locali dell’ordine che comporterà inevitabili difficoltà pratiche di
attuazione, atteso il numero delle attività formative in essere in tutto
il territorio nazionale.
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