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mercoledì 21 dicembre 2016

La vexata quaestio dell’ingresso del socio di capitale all’interno delle società



L’art. 41 del disegno di legge S/2085, Legge annuale per il mercato e la concorrenza, oggi all’esame del Senato, prevede l’introduzione, all’interno della Legge professionale Forense 31 dicembre 2012 n.247, dell’art. 4-bis ,il quale consente l’esercizio della professione forense in forma societaria, sia nella forma di società di persone che di società di capitali o cooperative, a società iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo territoriale. Nelle società tra professionisti i soci ”per almeno  due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati  iscritti all’albo……”e professionisti iscritti in albi di altre professioni”.
In particolare l’art. 41 del suddetto disegno di legge contempla l’introduzione, all’interno della società tra professionisti e avvocati,  di un socio di capitale che detenga fino a un terzo della compagine azionaria e dei diritti di voto.
Tutto ciò ha suscitato non poche preoccupazioni all’interno del mondo dell’avvocatura, dando luogo a dibattiti, successivamente concretizzatesi in Mozioni presentate all’interno dell’ultimo Congresso Nazionale Forense, tenutosi a Rimini nei giorni 6/7/8 Ottobre 2016.In particolare, la Mozione congressuale approvata(cd Mozione Danovi dal nome del suo Autore), parte dall’assunto che il testo dell’art. 41 del suddetto disegno di legge, così com’è, rappresenti un grave vulnus all’indipendenza dell’esercizio della professione di avvocato, minandone l’indipendenza senza per questo apportare vantaggi significativi in termini di concorrenza, consentendo possibili interferenze da parte di soggetti estranei ed economicamente forti. Per tali motivi la Mozione Congressuale approvata conferisce mandato “al Consiglio Nazionale Forense e all’organismo del Congresso(O.C.F.) di sostenere in ogni sede istituzionale e politica la contrarietà dell’intera avvocatura all’ingresso negli studi professionali dei soci di capitale non professionisti”.
Considerazioni critiche sono state sollevate da più parti anche in merito alla possibilità di professionisti non avvocati iscritti agli Albi di partecipare alle società tra avvocati. Vi è, tuttavia, da rilevare che già il comma 2 dell’art. 4 della legge 31 dicembre 2012 n.247 prevede la partecipazione di altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con Regolamento del Ministero della Giustizia, e che il decreto attuativo 4 febbraio 2016 n.23 ha individuato ben 19 categorie di professionisti, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo, geologi, architetti, assistenti sociali, possano aderire alle associazioni tra avvocati, purchè iscritti ai relativi Albi o Collegi di categoria.
Tuttavia la Mozione approvata di recente evidenzia che il progetto di riforma di cui all’art. 4 bis  della Legge Professionale Forense non esclude più espressamente le società di professionisti dalle procedure concorsuali e dal fallimento, al contrario di quanto disposto dall’odierno art. 4 comma 10  L.247/12 per le associazioni tra professionisti, né si preoccupa di definire ed escludere il  reddito così prodotto dal reddito d’impresa, dando luogo a dubbi legislativi e di applicazione concreta di non poco conto all’interno dei nuovi assetti nel mondo della  professione forense.http://www.avvocatocalvanese.com

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