
I PARAMETRI PER I COMPENSI AGLI AVVOCATI SONO RETROATTIVI
Cassazione, sez. Unite Civili, 12 ottobre 2012, n. 17406
A
norma dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, che ha dato
attuazione alla prescrizione contenuta nell'art. 9, 2 comma, del d. l.
24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 271, le
disposizioni con cui detto decreto ha determinato i parametri ai quali
devono esser commisurati i compensi dei professionisti, in luogo delle
abrogate tariffe professionali, sono destinate a trovare applicazione
quando, come nella specie, la liquidazione sia operata da un organo
giurisdizionale in epoca successiva all'entrata in vigore del medesimo
decreto.
Reputa il
collegio che, per ragioni di ordine sistematico e dovendosi dare al
citato art. 41 del decreto ministeriale un'interpretazione il più
possibile coerente con i principi generali cui è ispirato l'ordinamento,
la citata disposizione debba essere letta nel senso che i nuovi
parametri siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale
intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del
predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un
professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la
propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto
inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora
erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
Vero è che il terzo comma del citato art. 9 del d.l. n. 1/12 stabilisce
che le abrogate tariffe continuano ad applicarsi, limitatamente alla
liquidazione delle spese giudiziali, sino all'entrata in vigore del
decreto ministeriale contemplato nel comma precedente; ma da ciò si può
trarre argomento per sostenere che sono quelle tariffe - e non i
parametri introdotti dal nuovo decreto - a dover trovare ancora
applicazione qualora la prestazione professionale di cui si tratta si
sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe. Non
potrebbe invece condividersi l'opinione di chi, con riferimento a
prestazioni professionali (iniziatesi prima, ma) ancora in corso quando
detto decreto è entrato in vigore ed il giudice deve procedere alla
liquidazione del compenso, pretendesse di segmentare le medesime
prestazioni nei singoli atti compiuti in causa dal difensore, oppure di
distinguere tra loro le diverse fasi di tali prestazioni, per applicare
in modo frazionato in parte la precedente ed in parte la nuova
regolazione. Osta ad una tale impostazione il rilievo secondo cui - come
anche nella relazione accompagnatoria del più volte citato decreto
ministeriale non si manca di sottolineare - il compenso evoca la nozione
di un corrispettivo unitario, che ha riguardo all'opera professionale
complessivamente prestata; e di ciò non si è mai in passato dubitato,
quando si è trattato di liquidare onorari maturati all'esito di cause
durante le quali si erano succedute nel tempo tariffe professionali
diverse, giacché sempre in siffatti casi si è fatto riferimento alla
tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è
esaurita (cfr., ad esempio, Cass. n. 5426 del 2005, e Cass. n. 8160 del
2001). L'attuale unificazione di diritti ed onorari nella nuova
accezione omnicomprensiva di "compenso" non può non implicare l'adozione
del medesimo principio alla liquidazione di quest'ultimo, tanto più che
alcuni degli elementi dei quali l'art. 4 del decreto ministeriale
impone di tener conto nella liquidazione (complessità delle questioni,
pregio dell'opera, risultati conseguiti, ecc.) sarebbero difficilmente
apprezzabili ove il compenso dovesse esser riferito a singoli atti o a
singole fasi, anziché alla prestazione professionale nella sua
interezza. Né varrebbe obiettare che detti elementi di valutazione
attengono alla liquidazione del compenso dovuto al professionista dal
proprio cliente, sembrando inevitabile che essi siano destinati a
riflettersi anche sulla liquidazione giudiziale effettuata per
determinare il quantum delle spese processuali di cui la parte
vittoriosa può pretendere il rimborso nei confronti di quella
soccombente.
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