Presunzione di dividendi in nero solo in presenza di ricavi accertati
Cassazione civile , sez. tributaria, sentenza 11.04.2011 n° 8207 )
Solo
la sussistenza di ricavi definitivamente accertati può far presumere il
pagamento in nero dei dividendi nelle società a riestretta base
sociale. E' quanto ha stabilito la Sezione Tributaria della Corte di
Cassazione, con la sentenza 11 aprile 2011, 8207 con la quale si afferma
come solo la definitività del presupposto costituisce una presunzione
di primo grado, anziché di secondo grado, sulla quale presupporre il
pagamento in nero di un dividendo.Il caso di specie vedeva l'amministrazione contestare a due società l'occultamento di ricavi, nonché la distribuzione ai soci di dividendi extrabilancio. Il Fisco contestava, ai soci, l'omessa dichiarazione dei redditi di capitale.
Il giudice nomofilattico, già con la pronuncia n. 2409/2003, ebbe modo di affermare il principio secondo il quale la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extrabilancio della società, non viola il cd. "divieto di doppia presunzione" in quanto il reddito della società, "una volta giudizialmente definito diviene poi non una presunzione bensì un dato certo, su cui si innesca la diversa presunzione che non riguarda la società bensì altri soggetti, i soci".
La presunzione di distribuzione degli utili ai soci di società a ristretta base sociale opera non solo quando sia accertata tale ristretta base sociale (requisito soggettivo), ma anche quando sia validamente accertata, a carico della società, la sussistenza di ricavi non contabilizzati (requisito oggettivo), che costituiscono il presupposto per l'accertamento a carico dei soci in ordine ai relativi dividendi.
Senza tali condizioni non è possibile muovere alcuna contestazione ai soci circa l'incasso dei dividendi extrabilancio
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