Ai fini della costituzione del c.d. supercondominio non è necessaria la manifestazione di volontà dell’originario costruttore e nemmeno quella del proprietario delle singole unità immobiliari di ciascun condominio.
E’, infatti, sufficiente che i singoli edifici materialmente abbiano in comune alcuni servizi o impianti che siano ricompresi nell’ambito di applicazione dell’articolo 1117 del codice civile, poiché collegati da un vincolo di accessorietà necessaria ad ogni stabile.
Così il Tribunale di Trieste nella sentenza 25 maggio 2011 con la quale i giudici di merito hanno rigettato il ricorso presentato da un condomino il quale aveva impugnato una delibera con cui era stato nominato l’amministratore, titolare di compiti relativi anche al c.d. supercondominio.
Nella decisione che qui si commenta si legge testualmente che “la situazione immobiliare oggetto della presente causa sia riconducibile alla figura del supercondominio, che ricorre allorché vi sia una pluralità di edifici, costituiti in distinti condomini, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale, legati tra loro dalla esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni, in rapporto di accessorietà con i fabbricati (Cass. Sez. 2, n. 9096 del 7.7.2000).
Ai fini della costituzione di un supercondominio, non è necessaria infatti né la manifestazione di volontà dell'originario costruttore né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, essendo sufficiente che i singoli edifici abbiano, materialmente, in comune alcuni impianti o servizi, ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 1117 c.c. (quali, ad esempio, il viale (...) l'impianto centrale per il riscaldamento, i locali per la portineria, l'alloggio del portiere), in quanto collegati da un vincolo di accessorietà necessaria a ciascuno degli stabili, (Cass. Sez. 2, n. 2305 del 31.1.2008)”.
Con la sentenza de qua il Tribunale ha rigettato la domanda di annullamento della delibera fondata sull’omesso raggiungimento del numero legale, quorum, previsto ai fini dello scioglimento del condominio, rilevando che “il deliberato impugnato non aveva ad oggetto lo scioglimento dell'unico condominio (giuridicamente non esistente), ma aveva statuito, edificio per edificio, in merito alla conferma o meno dell’unico amministratore (che in precedenza era stato incaricato della gestione dell'intero complesso, ossia il c.d. supercondominio)”.
Si legge ancora nella sentenza che …….”alla qualificazione di supercondominio del complesso immobiliare di via (...) e dalla conseguente autonomia di ciascuno stabile, singolarmente costituito in condominio, discende la legittimità del deliberato impugnato, con il quale i condomini tutti del complesso immobiliare non hanno deliberato in merito allo scioglimento dell'unico condominio (giuridicamente non esistente), bensì hanno deliberato, edificio per edificio, in merito alla conferma o meno dell'unico amministratore precedentemente incaricato della gestione dell'intero complesso
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